Con la sentenza n. 6901 del 22.03.2010 la prima sezione civile ha chiarito come, prima dell'entrata in vigore del cd. decreto correttivo del 2007, non fosse possibile un soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati. La Corte ha così cassato la sentenza con la quale in giudice d'appello riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato il fallimento di una società, che nella propria richiesta di concordato preventivo, aveva proposto un soddisfacimento parziale dei propri creditori privilegiati. La curatela sottoponendo la questione ai giudici di legittimità riteneva, che il giudice di merito avesse erroneamente applicato la normativa prevista a partire dal 2007 ad una richiesta di concordato anteriore alla sua entrata in vigore, che invece deve essere regolato solo dalla previsione del d.lgs del 2005. Esso pur eliminando ogni riferimento a condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura, a limiti quantitativi della percentuale di pagamento dei creditori chirografari, introducendo la possibilità di un soddisfacimento dei creditori con modalità diverse dal pagamento in denaro nonché della suddivisione dei creditori in classi omogenee per la posizione giuridica e gli interessi economici degli appartenenti alle stesse e un trattamento differenziato dei creditori a seconda della classe di appartenenza, non consente una simile possibilità di soddisfacimento parziale, con la conseguenza che i creditori privilegiati devono essere integralmente soddisfatti. Non è ipotizzabile prima del decreto correttivo una estensione analogica al concordato preventivo di quanto previsto per il concordato fallimentare, trovandosi di ostacolo a ciò i principi generali dell'ordinamento giuridico e in particolare l'art. 12 delle preleggi.
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