La terza sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 4 marzo 2010 n. 5190 ha rigettato il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo e dalla Gestione Liquidatoria della Usl confermando la pronuncia con la quale la Corte d'Appello dell'Aquila, accogliendo l'appello incidentale proposto, aveva riconosciuto il risarcimento per il danno morale sofferto da due genitori per le lesioni riportate dal figlio a seguito di una vaccinazione anti-poliomelite effettuata omettendo gli opportuni controlli e accertamenti sul bambino. La preparazione e somministrazione del vaccino non venne eseguita, come richiesto, da un medico dopo aver eseguito accertamenti sulle condizioni di salute e anamnestiche del bambino, consentendo la somministrazione del vaccino ad un bambino a rischio, effettuata in maniera affrettata ed illegittima da personale non abilitato. Secondo i giudici di legittimità la somma precedentemente liquidata ai genitori era inadeguata , omettendo di prendere in debita considerazione i danni subiti da ciascuno dei genitori , in particolare i danni riportati alla vita di relazione degli stessi, in considerazione al dovere di assistenza continua e solidale al figlio piliomelitico. Così è stato respinto il ricorso presentato .La linea difensiva dei ricorrenti, secondo cui nessuna negligenza sarebbe da addebitare alla struttura ospedaliera che si è limitata ad applicare il protocollo previsto in tema di vaccinazioni, non ha trovato accoglimento. I Giudici hanno ritenuto che l'ente sanitario debba rispondere non solo ex art. 2043 c.c. per colpa grave da negligenza e imprudenza, ma anche in relazione alla qualificazione del rapporto di assistenza come contatto sociale di protezione. L'ente ha un particolare dovere di diligenza e cautela, specie se la negligenza e l'inadempimento del debitore di tale prestazione di garanzia (della salute) siano suscettibili di ledere e in modo grave la lesione e la vita futura dei bambini.
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