Con la sentenza 19545 del 24 maggio, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione, ha stabilito che anche il commercialista, risponde di bancarotta fraudolenta se assume la "guida tecnica" delle operazioni illecite. La Corte ha infatti precisato che il commercialista, nonché appartenente al Collegio dei Sindaci, "ha ammesso il suo ruolo di guida tecnica in tutte le attività di trasferimenti spoliativi dei beni della (società) con dichiarazioni rese la pubblico ministero e poi legittimamente acquisite, in dibattimento, a seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere". Inoltre, continua la Corte, "i giudici di merito hanno anche messo in risalto che egli indirettamente partecipò alla distrazione degli strumenti di ufficio, acquistandoli attraverso la società: si tratta di un episodio di modesto rilievo contabile, ma di altissimo rilievo dimostrativo, ai fini del convincimento della totale abnegazione del ricorrente nella costruzione e nello sviluppo del piano finalizzato alla scomparsa giuridica dei beni di massimo valore, tanto da spingersi, dal ruolo di regia e di comando nella tecnica fraudolente, a quello di diretto occultatore di beni residui". Inoltre ha precisato che Corte, "l'ipotesi che queste condotte rivestano esclusivamente un carattere di illiceità deontologica, sanzionabile all'interno della disciplina della categoria professionale di appartenenza, in quanto contrastante con un elementare visione del vigente ordinamento giuridico, ugualmente è al di fuori delle argomentazioni meritevoli di esame".
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