Per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il potere del datore di lavoro di scegliere i lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni doveva essere esercitato nel rispetto di limiti interni (che imponevano una scelta da effettuare secondo criteri obiettivi, ragionevoli e coerenti con l'istituto della cassa integrazione) e di limiti esterni (che imponevano l'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede ed il divieto di realizzare le discriminazioni di cui all'art. 15, legge n. 300 del 1970 ) e, conseguentemente, il criterio della rotazione, previsto sia pure soltanto in forma programmatica da un accordo sindacale, era derogabile esclusivamente in presenza di giusti motivi (Nella specie, la S.C., nell'enunciare siffatto principio ha escluso che la legittimità del provvedimento ministeriale di concessione della cassa integrazione guadagni fosse sufficiente, da sola, ad esonerare il datore di lavoro dall'onere di dimostrare l'esistenza di giusti motivi per la deroga del criterio di rotazione ed a rendere legittimo qualsiasi successivo atto del datore di lavoro concernente il collocamento del lavoratore in C.I.G.).

Corte di Cassazione (sez. lav.) sentenza 5220 del 3 aprile 2003
(in www.cassazione.it)

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