Secondo quanto rende noto l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31 del 7 giugno 2010 (Agevolazioni "prima casa" - chiarimenti), sono in arrivo agevolazioni fiscali per l'abitazione principale. Tali benefici si estendono anche a chi hai metri aggiuntivi o una pertinenza dell'immobile principale acquistato in passato senza aliquote agevolate. Inoltre, nel caso di riacquisto dell'immobile in uno stato estero, con strumenti di cooperazione amministrativa che permettano lo scambio di informazioni, necessario per verificare l'esistenza di un immobile adibito a dimora abituale del richiedente, non si decade dall'agevolazione: dalla circolare, emerge infatti che l'amministrazione finanziaria riconosce, anche ai cittadini italiani che trasferiscono la propria casa all'estero il diritto a conservare le agevolazioni prima-casa. Come si legge dalla circolare, se "un contribuente riferisce di aver acquistato un immobile in Italia godendo del trattamento di favore riservato agli atti di acquisto della "prima casa" e di volerlo rivendere, entro cinque anni, in vista del trasferimento della propria residenza principale in Francia" allora la decadenza (regola generale) dei benefici viene esclusa nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici (prima casa), proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale", Infatti, come ha avuto modo di precisare la Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 46 del 9 febbraio 2009, tale previsione costituisce una eccezione alla regola della decadenza dai benefici "prima casa": tale eccezione trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'immobile, oggetto del riacquisto, venga adibito ad abitazione principale del contribuente. Per ulteriori informazioni, clicca sul testo della circolare in allegato.
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