Quando l'utente Telecom riceve una bolletta troppo cara, ha diritto di muovere le sue lamentele all'ente erogatore del servizio. Sul punto è però intervenuta la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 1236/03), precisando che la doglianza è degna di accoglimento solo quando si fornisce la prova di un uso esterno della linea, e non anche quando ci si limita a sostenere di non avere utilizzato il telefono. Più precisamente, i Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che nel caso di contestazione da parte dell'utente del buon funzionamento del contatore, spetta all'ente gestore fornire la prova della regolarità dei conti. Dal canto suo, però, l'utente potrà esonerarsi dal pagamento solo qualora riesca a dimostrare l'esistenza di circostanze univoche che facciano presumere una utilizzazione esterna della linea. Si legge infatti nella sentenza che è irrilevante "che il titolare sia stato personalmente assente nel periodo che viene in considerazione, se non possa escludersi che altri abbiano potuto effettuare le telefonate per aver avuto accesso all'apparecchio in un contesto nel quale l'intestatario dell'utenza non aveva adottato le possibili cautele volte ad evitare un uso improprio del telefono".
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