La Corte Costituzionale, con sentenza n. 280 del 2010, nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato da una azienda incaricata dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Genova con riferimento all'art. 180, comma 4, del citato d.lgs. n. 285 del 1992, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui non estende a tutte le aziende esercenti servizio pubblico di trasporto la facoltà di tenere a bordo dei propri veicoli, in luogo dell'originale, la fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo ha accolto le censure sollevate dal giudice a quo. La norma sottoposta a censura violerebbe l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo formale che sostanziale differenziando, le diverse tipologie di servizio pubblico sulla base di un fattore meramente estrinseco, rappresentato dalla natura del bene trasportato e contrasterebbe anche con l'art. 41 Cost. in quanto impone alla aziende una normativa capace di incidere sulle proprie modalità organizzative, con conseguente aggravio per la gestione operativa dell'attività svolta dall'azienda. La Consulta ha perciò accolto le censure sollevate dal giudice rimettente e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione sopra richiamata. La facoltà per tutte le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, come lo smaltimento dei rifiuti determina una facilitazione che si pone in linea con le facilitazioni connesse con la generale tendenza all'autocertificazione.
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