Nel 2007 (Decreto Legge n°117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni nella Legge n°160 del 2 ottobre 2007) era stata introdotta una norma demenziale: il divieto di tenere il motore acceso non soltanto in caso di SOSTA, ma anche nell'ipotesi di FERMATA, del genere accosto al marciapiede per far scendere un trasportato, ma rimango al volante, il tempo di un saluto e riparto. Inoltre, capisco il comma precedente, il 7), dell'Art. 157 CdS: divieto di apertura delle portiere, di discesa, senza prima essersi assicurati che la manovra non costituisca PERICOLO o INTRALCIO per gli altri utenti della strada. Ma che significava quel comma 7-bis) con quella virgola (in alcune versioni la virgola non figura) che va ad indagare sugli SCOPI della sosta o della fermata? Ora tale divieto vale soltanto per la sosta prolungata. Immutata la multa da €200,00 ed €400,00 ed invariato il nostro personalissimo giudizio negativo sulla disposizione normativa, che reputiamo inutile e vessatoria. Basta farsi un giro tra i tanti autobus municipali per trovarne la maggior parte in sosta prolungata a motore acceso (ignorando lo "scopo", ma certo se è agosto e sono presenti passeggeri a bordo perché farli morire dal caldo?!). Inoltre, la fattispecie non appare descritta in modo circostanziato e si presta ad una miriade di interpretazioni e, quindi, di contestazioni: a nostro sommesso avviso la disposizione serve ben poco all'ambiente ed andrebbe soppressa. Oltretutto, il pensiero va alle categorie deboli ed a rischio che debbono poter fruire, anche in caso di sosta, dell'impianto di condizionamento e del riscaldamento. Potrebbe prevalere il contemperamento degli opposti interessi. In sintesi, queste le definizione che dà il Codice della Strada alle varie tipologie in argomento - ARRESTO: è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze viarie. FERMATA: è la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa di persone ovvero per altre esigenze di durata brevissima. SOSTA: è la sospensione della marcia protratta nel tempo che sfocia nell'allontanamento del conducente. Il legislatore è intervenuto sull'Art. 157 CdS stabilendo che "è fatto DIVIETO, durante la SOSTA del veicolo di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo": si tratta del comma 7-bis) appena introdotto.
Scrivi all'Avv. Paolo Storani
(Per la rubrica "Posta e Risposta")
» Lascia un commento in questa pagina
(Per la rubrica "Posta e Risposta")
» Lascia un commento in questa pagina
Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
alla materia della responsabilità civile
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: