Secondo quanto rende noto l'Inps, con la circolare n. 101 del 2010, l'ente previdenziale è intervenuta in materia di pensione dei lavoratori parasubordinati dando la possibilità ai co.co.co, agli associati in partecipazione e ai lavoratori autonomi occasionali di riscattare i periodi contributivi caduti in prescrizione e per i quali il commitente non abbia versato i contributi. La circolare ha in sostanza precisato che nel caso in cui i datore di lavoro non abbia versato i contributi, il lavoratore può comunque richiedere la pensione o una quota di essa che gli sarebbe spettata in riferimento ai contributi non versati. Nella circolare viene inoltre riportata la sentenza del giudice delle leggi (n. 18 del 12 gennaio 1995) sulla cui base è stato possibile tali estendere i benefici anche ad altre tipologie di lavoratori. Secondo la Consulta infatti, la norma (l'art. 13 legge n.1338 del 12 agosto 1962) "ha connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo" sulla base di un "giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento". Per ulteriori informazioni, www.lavoro.gov.it.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: