In un comunicato stampa l'Agenzia delle entrate rende noti i contenuti della Risoluzione 83/E relativa al trattamento agevolato per il lavoro notturno. Secondo l'Agenzia si applica l'imposta sostitutiva del 10 per cento "all'intero compenso corrisposto in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, e non soltanto alle relative indennità o maggiorazioni" L'agevolazione si applica però solo se il lavoro notturno è "collegato ad incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri elementi connessi all'andamento economico dell'azienda". In sostanza il regime speciale premia, sulla base d'una maggiore produttività, "non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma l'intero compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa". Lo stesso regime agevolato "si estende anche in riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario. A patto che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".
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