Il 16 aprile il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo. L'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, prevedeva che il Fondo unico per lo spettacolo venisse ripartito annualmente tra i diversi settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo. La norma aveva la finalità di consentire al Ministro, attraverso la diversa allocazione di anno in anno delle risorse e secondo le effettive esigenze dei singoli settori, di realizzare una seria politica culturale Successivamente, l'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ha istituito un apposito fondo per le attività di danza, triennalizzando le percentuali di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo ed abrogando così implicitamente la previsione dell'articolo 2 della legge n. 163 del 1985. Ulteriori disposizioni di natura regolamentare sono state poi introdotte nel 1999. Esse consistono, tra l'altro, nell'aver allineato le stagioni teatrali - ai fini dell'erogazione dei contributi statali - all'anno solare. Nel prevedere una tale innovazione, non è stata considerata una adeguata copertura finanziaria per il secondo semestre dell'anno, essendosi le risorse esaurite per far fronte alle necessità della prima stagione relativa all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari. Nell'anno 2002, trascorsa la prima triennalità prevista dal citato decreto legislativo n. 492 del 1998, il Ministero dell'economia e delle finanze ha conferito al provvedimento di individuazione delle aliquote una valenza triennale (2002-2004) e conseguentemente ha iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2003, gli stanziamenti per i singoli settori, corrispondenti alle aliquote determinate con il precedente decreto ministeriale di ripartizione delle aliquote. In tale maniera si è verificata una cristallizzazione delle aliquote, cosicchè, ad esempio, la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al fondo d'intervento per il cinema è risultata priva di fondi, mentre quella relativa al settore della prosa ne dispone in maniera superiore alle effettive esigenze. Per ciò che riguarda in particolare il settore della prosa, il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, ha stabilito i criteri e le modalità di erogazione di contributi a favore delle attività teatrali. Il provvedimento ha iniziato a produrre i suoi effetti solo a decorrere dall'anno 2003 (fino a tale anno, infatti, una norma transitoria dello stesso regolamento aveva consentito l'applicazione della precedente disciplina). Il suddetto regolamento, come detto entrato da poco tempo a pieno regime, impedisce di fatto l'erogazione dei contributi statali a moltissimi organismi teatrali. Tra questi si annoverano numerosi teatri stabili pubblici, privati e di innovazione, nonchè circuiti territoriali, che non potranno usufruire del contributo statale in quanto il regolamento ha previsto questa possibilità ad un solo organismo per regione. È impedito, inoltre, l'accesso al contributo statale agli organismi teatrali che non abbiano conseguito la personalità giuridica entro il 31 dicembre 2002. Il mantenimento di questa disposizione impedisce ad almeno il 50 per cento dei soggetti di ricevere il contributo statale. Per tali ragioni il Governo ha approvato un decreto-legge diretto a risolvere le problematiche rappresentate, ora convertito in legge dal Parlamento. Con il decreto-legge, pertanto, l'Amministrazione per i beni e le attività culturali può procedere in tempi brevi alla ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, secondo princìpi più rispondenti alle esigenze del settore, e conseguentemente ad erogare i contributi statali ai soggetti destinatari.
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