Con l'interpello n. 34 del 15 ottobre 2010 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito all'individuazione del reale termine di scadenza del rapporto di apprendistato in presenza di sospensione del medesimo e specifica se questa comporti o meno una sua proroga. Il Ministero, richiamando l'interpello n. 17/2007 - il quale, in riferimento al rapporto di apprendistato, esamina gli aspetti relativi alla sospensione e alla proroga della durata del contratto di apprendistato nelle ipotesi di sospensione per malattia, in assenza di una specifica disciplina legislativa -, afferma che nei casi in cui manchi una specifica disciplina contrattuale occorre fare riferimento al "principio di effettività" in forza del quale le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero "ininfluenti rispetto al computo dell'apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell'addestramento". Relativamente ai periodi di assenza uguali o superiori al mese da calcolarsi, salvo una diversa indicazione da parte della contrattazione collettiva, anche come sommatoria di brevi periodi, il rapporto di apprendistato "sarà da considerarsi prorogato, per i medesimi periodi, nei casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato dalla singola impresa"; in mancanza di una disciplina contrattuale, la valutazione andrà effettuata dall'impresa stessa "sull'effettiva incidenza dell'assenza sulla realizzazione del programma formativo". Di conseguenza, conclude il Dicastero, ove l'assenza "non comprometta il raggiungimento dell'obiettivo formativo, individuato e scadenzato dal Piano Formativo Individuale, non sarà necessaria la proroga del rapporto".
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