Come noto è in discussione al Senato la legge di riforma della professione forense: quali modifiche verranno introdotte riguardo all'esame di abilitazione? Ecco le principali novità. L'articolo 46 prevede un modello di esame, a cui si accede dopo il superamento di una prova preselettiva informatica, articolato in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e processuale in materia civile, penale o amministrativa, e in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare la conoscenza in una serie di materie, in parte obbligatorie, in parte facoltative. La scelta di questo tipo di esame scritto, in luogo dello svolgimento di due o piu' temi, ha inteso da un lato privilegiare una preparazione di carattere pratico e dall'altro prendere atto che, proprio perche´ di preparazione professionale si tratta, questa non puo' esulare dalla materia effettivamente trattata nel corso del tirocinio.
Con un apprezzabile ritorno al passato, si e' stabilito che la prova scritta si svolga con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti o citazioni giurisprudenziali.

Capo II ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Art. 44. (Disposizioni generali)
1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato puo' essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45.
2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicita' annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto e' stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 45. (Prova di preselezione informatica)
1. La prova di preselezione informatica e' disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti.
Il parere del CNF e' reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento.
2. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:
a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficolta', al fine di consentire ai candidati la effettuazione contemporanea di test diversi; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;
b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficolta', affinche ´ ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e da distinguere le domande per grado di difficolta', per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficolta';
c) aggiornamento costante dell'archivio;
d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;
e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parita' di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono, sia per il grado di difficolta' per ciascuna materia;
f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;
g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficolta' del quesito;
h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.
3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.

Art. 46. (Esame di Stato)
1. L'esame di Stato si articola:
a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;
b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonche´ di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario.
2. La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda.
3. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito.
4. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalita' e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di interdisciplinarieta';
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
7. La prova scritta si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
8. I candidati non possono portare con se´ testi o scritti, anche informatici, ne´ ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione e' escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o piu' candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

Link correlati:
http://www.jusforwin.it/jusforwin/la-rivista/38-diritto-amministrativo/375-come-cambiera-lesame-di-abilitazione-dopo-la-riforma-della-professione-forense

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