Per quanto concerne le lavoratrici dipendenti premesso che, in base al combinato disposto delle disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo ( art. 4, primo comma, l. 9.12.1977, n.903, come risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n.498 de1 27.4.1988, art.l. primo comma, del d.lgs. 30.12.1992, n.503, art. 11 della l. 23.12.1994, n.724) deve distinguersi tra età pensionabile ed età massima lavorativa, entità non coincidenti in quanto nell'attuale ordinamento l'età massima lavorativa, più elevata, corrisponde all'età pensionabile stabilita per i lavoratori dell'altro sesso, la tutela obbligatoria, unitamente a quella reale ( ricorrendo di questa le condizioni di legge) deve ritenersi estesa a tutte le lavoratrici che, pur avendo raggiunto l'età pensionabile, non hanno ancora conseguito l'età massima lavorativa, con la conseguenza che alle stesse compete il diritto di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo il compimento dell'età pensionabile e fino al giorno del raggiungimento dell'età massima lavorativa, senza necessità di alcun onere di comunicazione, da parte loro, al datore di lavoro, e con l'ulteriore conseguenza che a quest'ultimo è fatto divieto di esercitare il recesso ad nutum nell'arco di tempo indicato. (Corte di Cassazione - sez. lav. - sentenza 6535 del 24 aprile 2003 in www.cassazione.it)
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