L'Inail, con nota del 15 novembre 2010, fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione preventiva, a carico del committente, relativa al lavoro occasionale accessorio. In particolare l'Istituto, in riferimento a due precedenti note (n. 7969/2010 e n. 8181/2010) - emanate con l'obiettivo di allineare le basi dati INPS ed INAIL, semplificando gli adempimenti a carico dei committenti in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio e precisando le nuove funzionalità applicative - , ha precisato che la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell'inizio della prestazione può ricomprendere l'intero arco temporale nel quale s'intende fare ricorso al lavoro accessorio del prestatore considerato, senza limitazioni a 30 giorni. L'Inps, tenuto conto delle osservazioni fatte pervenire da molti rappresentanti del mondo produttivo relativamente al limite temporale di trenta giorni stabilito nelle precedenti note, concorda sull'opportunità di elidere il limite temporale, fatto salvo l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni sopravvenute relativamente al periodo di lavoro effettivo, qualora lo stesso venga a cessare anticipatamente rispetto alla data originariamente indicata oppure abbia inizio in data successiva a quanto inizialmente comunicato.
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