Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 38 del 12 novembre 2010, al fine di garantire l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo delinea un quadro unitario delle modifiche apportate dalla L. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso. Alla luce del disposto dell'art. 4 della L. 4 novembre 2010, n. 183, relativo alle misure contro il lavoro sommerso, il Dicastero precisa la natura della misura sanzionatoria e i presupposti di individuazione del "lavoro nero", sottolineando che la maxisanzione è una "misura sanzionatoria aggiuntiva" che va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste nelle ipotesi di irregolare instaurazione del rapporto di lavoro ed evidenziando quale presupposto di individuazione del "lavoro nero" l'impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego. Il Ministero puntualizza il campo di applicazione della maxisanzione, che ha ad oggetto l'impiego di "lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" alle dipendenze di datori di lavoro privati, ovvero anche di enti pubblici economici, con esclusione dei lavoratori domestici, ed illustra l'intervento innovativo del collegato lavoro sulla misura delle sanzioni con la previsione di due distinte ipotesi in luogo dell'unica originariamente disciplinata dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002. Nello specifico, oltre alla tipica ipotesi di c.d. lavoro nero - ricorrente nel caso in cui vengano impiegati lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro -, si delinea una fattispecie sanzionatoria attenuata che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato il rapporto solo successivamente all'effettiva instaurazione e soltanto in parte. La circolare indica inoltre gli Organi competenti e le modalità procedurali per l'irrogazione della maxisanzione nonché fattispecie particolari e casi di esclusione o scriminanti.
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