"L'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore quando è proposta la domanda, è prevista dall'art. 1676 c.c. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro". E' questo affermato dalla Corte di Cassazione che, delineando con la sentenza n. 23489 del 19 novembre 2010 i limiti dell'azione diretta prevista dall'art. 1676 del Codice Civile, ha respinto il ricorso di alcuni lavoratori di una ditta appaltatrice che avevano proposto un'azione nei confronti del committente per i crediti di lavoro lasciati insoluti dal loro datore/appaltatore. La tesi sostenuta dai lavoratori e implicitamente accolta dai Giudici di primo grado, secondo cui "formano oggetto della responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. tutti i diritti nascenti dal rapporto lavorativo con l'appaltatore, anche se non collegati all'esecuzione dell'appalto", non era stata però condivisa dalla Corte d'Appello. Secondo gli Ermellini la tesi interpretativa dei lavoratori potrebbe fondarsi solo sull'argomento letterale equivoco, dato dalla non espressa specificazione nell'art. 1676 del Codice Civile, che "quanto loro dovuto" attiene al lavoro prestato per l'esecuzione dell'appalto, dovendo ritenersi invece indispensabile la considerazione della finalità della norma e del tipo di situazioni giuridiche che ha inteso istituire. A tal proposito la Suprema Corte ribadisce principi già affermati in precedenti pronunce, in particolare con la sentenza n. 3559 del 10 marzo 2001, sottolineando che la finalità della norma è quella di "offrire ai lavoratori che hanno prestato il lavoro per l'esecuzione in appalto di un'opera o di un servizio, una garanzia per il soddisfacimento della retribuzione dovuta loro per tale prestazione, in relazione all'ipotesi di inadempimento del datore di lavoro".
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