Secondo quanto rende noto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è con la circolare del 12 novembre scorso che il Ministero del Lavoro illustra le prime le prime istruzioni sulle maxisanzioni previste per contrastare il contro il lavoro sommerso. La circolare spiega che la nuova normativa prevede due tipi di sanzioni per l'utilizzo di lavoratori in nero: la prima sanzione attiene al caso del datore di lavoro che non regolarizza il lavoratore facendolo lavorare senza la preventiva comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro. In questo caso le sanzioni partono da un minimo di 1500 euro e possono arrivare fino a 12.000 euro. Nel secondo caso viene contemplata l'ipotesi del datore di lavoro che regolarizzi il lavoratore subordinato solo in seguito all'insaturazione del rapporto di lavoro: in questa fattispecie la sanzione va da un minimo di 1000 euro fino ad un massimo di 8000. Inoltre per quanto riguarda le sanzioni civili, si applicano nel caso in cui al momento dell'accesso ispettivo, siano scaduti i termini per il pagamento dei contributi e dei premi con riferimento al periodo di lavoro irregolare. In questa ipotesi la sanzioni sono aumentate del 50%. Per ulteriori informazioni, www.governo.it
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