Secondo quanto si apprende da una nota diffusa da Palazzo Chigi, è stata modificata la disciplina dettata dalla l.104/1992 in tema di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate e le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo n.151/01). Le modifiche sono state apportate dalla legge n. 183/2010 (Collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica) in vigore dal 24 novembre scorso. Il Governo precisa che sono in arrivo "chiarimenti" sui nuovi provvedimenti legislativi da due circolari: la n. 13 del 6 dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la n. 155 del 3 dicembre 2010 dell'INPS. In particolare, a differenza di quanto avveniva precedentemente quando il coniuge non veniva espressamente menzionato, con l'introduzione della nuova normativa, i soggetti legittimati a fruire dei permessi per fornire assistenza ad una persona in situazione di Handicap sono coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. Tale regola generale della possibilità di fruizione dei permessi per i parenti fino al secondo grado subisce un'eccezione (estendendosi fino al terzo grado) quando i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti. La circolare dell'Inps fa due importanti precisazioni e cioè che cosa si intenda per patologia invalidante e che cose deve intendersi con l'espressione "mancanti". Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, la circolare dell'Inps citata, chiarisce che l'espressione "mancanti", "deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità". Per quanto riguarda il concetto di "patologia invalidante" la circolare chiarisce che in base al decreto interministeriale 278/00, si possono considerare invalidanti: le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
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Vedi anche: Collegato lavoro (L.183/2010)
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Vedi anche: Collegato lavoro (L.183/2010)
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