Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 42 del 14 dicembre 2010 proposto dalla Confcommercio, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare, da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del D.Lgs. 276/2003. Il Dicastero precisa che anche nei settori terziario, distribuzione e servizi - qualora vi si svolgano le attività elencate dall'art. 70, D.Lgs. 276/2003 - qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time) può svolgere prestazioni di natura occasionale e accessoria; in via sperimentale per l'anno 2010 anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio rese da lavoratori part-time, così come è possibile ricorrere a dette prestazioni rese da giovani con meno di 25 anni di età, pensionati nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta. Restano comunque validi, ricorda il Ministero, i limiti di compenso posti per l'utilizzabilità del lavoratore accessorio, insieme al divieto di utilizzare tale strumento nei confronti di un lavoratore part-time da parte di chi è già titolare del contratto a tempo parziale.
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