Dopo le dichiarazioni di voto e dopo la bocciatura di circa 850 emendamenti proposti, è stata approvata intorno alle 16.40 la cd. "Riforma Gelmini", dal nome del Ministro proponente. Si attende adesso la promulgazione del Presidente Napolitano. La legge sulla riforma dell'Università, recante "norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" (ddl. S.1905-B) appena approvato, andrà a modificare gran parte del sistema universitario. Tra le principali novità l'introduzione dell'ANVUR, l'Agenzia Nazione di valutazione del sistema università e della ricerca con compiti di valutare i risultati degli Atenei e distribuire le risorse pubbliche (art. 1, co. 3). Impossibilità per il rettore di essere rieletto per più di un mandato (art. 2, comma 1, lettera c). Novità anche nel Consiglio di Amministrazione dell'Università che sarà aperto non solo a membri interni ma anche a soggetti esterni con competenze gestionali. Viene poi introdotta la figura del direttore generale, un vero e proprio manager, con compiti di gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo. Parteciperà, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione (art. 2, comma 1, lettera n). Questi ultimi due punti della riforma sono tra i punti maggiormente contestati per il fatto che l'apertura delle Università a soggetti "esterni" introdurrebbe elementi di "privatizzazione" che non si addicono alle Università pubbliche. Mentre coloro i quali si dicono a favore delle modifiche affermano che l'introduzione dei membri "esterni" faciliterebbe l'avvicinamento del mondo del lavoro a quello delle Università. Il Consiglio di Amministrazione avrà inoltre compiti in materia di soppressione e attivazione dei corsi universitari, competenza prima in mano al Senato accademico che ora avrà soltanto l'obbligo di esprimere pareri in merito (art. 2, comma 1, lettera e). I membri del Senato accademico dureranno in carica per un massimo di quattro anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta (art.2, comma 1, lettera g). Per quanto riguarda il tema assunzione e dei parenti, con la riforma (art. 18) vengono introdotti limiti a queste assunzioni: non potranno così essere assunti parenti fino al quarto grado all'interno di uno stesso dipartimento, mentre rimane invariata la possibilità di assunzione degli stessi all'interno della stessa facoltà o Ateneo. Tale divieto viene esteso nell'ambito di tutte le università per i parenti fino al quarto grado dei rettori, dei direttori generali e dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Viene inoltre prevista la riorganizzazione degli Atenei al fine di eliminare il più possibili corsi di laurea in eccesso. Per quanto attiene ai concorsi pubblici per l'assunzione di professori di prima e seconda fascia, la riforma prevede non più un concorso pubblico ma un'abilitazione scientifica su base nazionale (art.16). Ci sarà poi un "fondo per il merito" (art. 4) in favore degli studenti più meritevoli e non anche sulla base del reddito anche se non sono stati stanziati fondi per il fondo stesso. L'accesso alle borse di studio verrà fatto sulla base di un test nazionale. Le polemiche che hanno accompagnato le riforme non si placano. Intanto si attende la promulgazione della legge da parte del Presidente Napolitano.
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