L'INPS, con messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, interviene in merito al riconoscimento di agevolazioni contributive, per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità, introdotte dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223. In particolare l'Istituto precisa che l'articolo 8, comma 2, della L. 223/1991 ha una duplice valenza normativa: da un lato introduce nell'ordinamento italiano una particolare deroga, di carattere soggettivo, alle norme che limitano l'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro subordinato; dall'altro lato prevede un'agevolazione contributiva. Su tale presupposto, si legge nel messaggio, il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, pur in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l'apposizione del termine in base all'art. 1 del D.Lgs. 368/2001. In tal caso, il rapporto dovrà avere una durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) di 12 mesi ed analoga durata caratterizzerà l'agevolazione contributiva. E' possibile, tuttavia, che l'assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia alla base una delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste dall'art. 1 del D.Lgs. 368/2001. In tali casi il rapporto di lavoro potrà avere durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) superiore a 12 mesi; in ogni caso, l'agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12 mesi.
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