La quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza n. 7528 del 13 dicembre 2010, ha affermato che, qualora sussistano tutti gli elementi indicati dall'articolo 1-ter del D.L. 78/2009 (in materia di dichiarazione di emersione), la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché, tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura, potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o comunque non più proficuo il rapporto di lavoro. Nello specifico i giudici amministrativi stabiliscono che, anche nel caso di rinuncia alla regolarizzazione da parte del datore di lavoro, la procedura deve andare in porto dovendosi intendere l'archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti. Qualora difetti l'interesse del datore di lavoro al perfezionamento del contratto di soggiorno, al lavoratore extracomunitario verrà concesso un permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del Testo Unico sull'Immigrazione.
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