Novità in arrivo per le società di calcio e i tifosi che intendono frequentare gli stadi. Dopo un esposto presentato dall'ADCS (associazione in difesa dei consumatori sportivi), il Garante della Privacy ha emanato un provvedimento, con cui si puntualizzano alcuni punti, favorendo i tifosi e il loro diritto alla riservatezza. Il provvedimento obbliga le società di calcio ad adempiere ad alcuni punti, entro 45 giorni dalla data della sua pubblicazione. Vediamo quali sono: le società che rilasciano la tessera devono evidenziare i punti, su cui non è previsto il consenso del tifoso, e i dati che verranno comunicati alla Questura, essendo questi connessi al rilascio stesso della tessera, su cui il tifoso non può fare opposizione; le società devono evidenziare i punti, in cui, invece, è possibile che il tifoso neghi il proprio consenso; le conseguenze del rifiuto al consenso su alcuni dati; bisogna evidenziare la possibilità per il tifoso di rifiutare la concessione del consenso, per finalità di marketing; la possibilità evidenziata di ricevere comunicazioni promozionali e commerciali. L'ADCS si ritiene soddisfatta del provvedimento, che giudica una vittoria per i tifosi. Ricordiamo che la tessera del tifoso, istituita dal Ministero degli Interni, per individuare i possibili responsabili di disordini e violenze agli stadi e fuori, viene rifiutata in toto da tutte le tifoserie ultras, che hanno fatto fronte comune, anche mettendo da parte le tradizionali avversioni.
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: