Le banche non possono procedere ad abbassare i tassi di interesse in favore dei clienti, sui libretti, anche al portatore, senza che vi sia un idoneo preavviso di almeno 60 giorni, che deve essere approvato dal cliente stesso, il quale se in disaccordo ha diritto di recesso. E' quanto stabilisce una decisione dell'Arbitro bancario e finanziario (ente costituito in base all'articolo 128-bis del Testo unico bancario), accogliendo le lamentele di una signora, che si era vista decurtare gli interessi, a sua insaputa. La cliente aveva aperto nel 2007 un libretto di risparmio presso una banca, con interessi a suo favore del 2,25%. Dopo circa tre anni, la signora aveva ritirato i suoi risparmi, ma aveva scoperto che la banca, nel frattempo, aveva proceduto ad abbassare i tassi per ben quattro volte, senza alcun preavviso. Dopo le proteste della signora, la banca ha immediatamente integrato la somma degli interessi mancanti, ma non aveva riconosciuto il principio, per cui non si potessero decurtare i tassi senza preavviso. L'Arbitro ha invece stabilito che il Testo Unico Bancario, art.118, è ben chiaro, nello stabilire il diritto del cliente ad essere informato delle variazioni negativo per esso. Non solo, si ribadisce il principio, per cui l'onere della prova sia a carico della banca, che dovrà dimostrare di avere dato dovuta comunicazione.
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