L'INPS, con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2011, fornisce chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei certificati di malattia ai sensi dell'art. 25 della legge n. 183/2010. L'Istituto ricorda che l'art. 25 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, le modalità relative al rilascio e alla trasmissione della certificazione di malattia vengano uniformate a quelle già previste per i lavoratori del settore pubblico ai sensi dell'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato e una maggiore efficacia al sistema dei controlli. L'inosservanza dell'obbligo, per i medici del SSN o con esso convenzionati, di utilizzare le modalità di trasmissione telematica dei certificati attestanti la malattia dei lavoratori di datori di lavoro privati, comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti, così come previsto nella circolare n. 1 del 19.3.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica. L'INPS precisa inoltre che l'art. 25 in esame non intende invece apportare alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell'indennità di malattia erogata dall'Inps ai lavoratori del settore privato ai sensi dell'articolo 2, D.L. n. 663/1979, rimanendo sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.
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