Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello n. 5 del 2 febbraio 2011 proposto dal Sindacato Nazionale Assotrasporti, fornisce chiarimenti in ordine ai poteri del personale ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del giudice con cui viene ordinato al datore di lavoro di cessare la condotta antisindacale, nelle more del giudizio ex art. 650 c.p., con cui si punisce la "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità". Il Dicastero precisa che l'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 prevede, in capo al personale ispettivo che rilevi violazioni di carattere penale - punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero della sola ammenda -, l'obbligo di impartire una prescrizione obbligatoria con gli effetti, nel caso di adempimento, di estinzione del reato ex art. 24 D.Lgs. n. 758/1994. In particolare la prescrizione obbligatoria appare astrattamente applicabile, in quanto l'inottemperanza al decreto costituisce violazione di carattere penale punita con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, con la conseguenza che, ove il personale ispettivo accerti che il datore di lavoro non abbia adempiuto all'ordine impartito dall'A.G. come rilevabile dal decreto, lo stesso personale provvederà ad impartire una prescrizione avente il medesimo contenuto di quanto stabilito dal giudice, eventualmente richiamando il decreto stesso nel corpo della provvedimento prescrittivo. Il Ministero sottolinea inoltre che, al fine di coordinare l'attività del personale ispettivo con le fasi di un procedimento penale eventualmente già in corso - e rispetto al quale non sarà invece possibile l'applicazione della procedura de quo -, lo stesso personale ispettivo, prima di procedere alla applicazione della prescrizione, avrà cura di contattare l'Autorità inquirente territorialmente competente.
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