L'Inps, con circolare n. 41 del 25 febbraio 2011, ha comunicato che, per quanto riguarda il cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la condizione secondo la quale i cinque anni di contribuzione effettiva, richiesti all'atto della domanda, devono essere perfezionati sulla sola base della contribuzione italiana. L'Istituto precisa che, a partire dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione europea sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 e che, alla luce dell'articolo 6 del Regolamento citato, l'Istituto ha formulato uno specifico quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla possibilità di cumulare periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Come si legge nella circolare, gli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.Lgs, 26 marzo 2001 n. 151 stabiliscono, in favore degli iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale per l'IVS, l'accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro. Questo a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva versata in costanza di rapporto di lavoro. L'Inps ricorda, in proposito, che con il messaggio n. 4837 del 20 febbraio 2004, punto 1, è stata confermata la circolare n. 261 del 9 novembre 1993, punto 6, che stabiliva che il predetto requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva dovesse essere perfezionato sulla sola base della contribuzione italiana. In risposta al quesito, il Ministero ha comunicato che, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, il contenuto del punto 6 della circolare n. 261 del 9 novembre 1993 deve ritenersi superato.
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