Al pensionato che chiede di conoscere i dati personali relativi alla propria professione, devono essere comunicate informazioni chiare e comprensive. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 2- 8 giugno 2003) precisando che l'Ente previdenziale deve fornire un riscontro completo e rapido, estrapolando i dati e comunicandoli gratuitamente al richiedente. Con questa motivazione è stato accolto il ricorso presentato da un pensionato che lamentava di aver ricevuto informazioni incomprensibili dall'Ente previndenziale. Il Garante ha inoltre affermato che il diritto del pensionato "di avere accesso al complesso dei dati personali riconosciuto dalla legge sulla privacy ha caratteristiche peculiari e non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990)" e ancora che "alla richiesta presentata ai sensi dell'art 13 della legge 675, il titolare del trattamento (cioè chi usa e conserva i dati) deve fornire un riscontro completo e tempestivo, a prescindere dal fatto che alcune informazioni siano eventualmente già nella disponibilità del richiedente. Le informazioni, inoltre, devono essere estratte dalla banca dati e comunicate gratuitamente; l'ente è tenuto poi a rendere agevole la loro comprensione riportandole su supporto cartaceo o informatico e, se richiesto, trasmesse per via telematica. Solo nel caso in cui vi siano reali difficoltà obiettive ad estrarre i dati, il titolare può far visionare gli atti o consegnarne copia, avendo cura di oscurare informazioni riferite a terzi".
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