Premessa: Con la pubblicazione di questo articolo vorrei comunicare a tutti i cittadini stranieri che si trovassero, rispetto alla condizione o status dei loro figli minori, nelle ipotesi previste dalla normativa in questione, di battersi, anche attraverso il sostegno di professionisti, per far valere il diritto allo studio dei propri figli. "Non sempre ciò che è statuito da una norma di legge trova il giusto riscontro nella realtà" L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno in Italia, avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani. L'assegnazione degli alunni stranieri alle singole classi implica una prima ricognizione del livello di maturità culturale. Naturalmente le prove per conoscere il livello di conoscenza della lingua italiana devono essere effettuate non in funzione selettiva, ma avuto riguardo al fine della programmazione delle attività didattiche. Questo giustifica il fatto che, qualora si presentino più alunni immigrati, il collegio dei docenti dovrà ripartire gli alunni stranieri in modo da agevolare la naturale integrazione linguistica con gli alunni italiani e per evitare che si formino gruppi che potrebbero isolarsi. La materia del diritto allo studio per studenti stranieri viene trattata negli artt. 38,39 e 39 bis del T.U. sull'immigrazione. Fine della normativa è quello dell'integrazione e della garanzia delle pari opportunità, per il raggiungimento delle finalità garantite dalla Costituzione. "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana". Il legislatore, con la normativa che stiamo analizzando, ha tentato, in armonia con le disposizioni del diritto internazionale, di inserire nel contesto socio-politico-culturale i soggetti stranieri, a maggior ragione se minori, intervenendo nella fase dello sviluppo formativo-didattico cercando di rendere concreta l'esigenza di integrazione razziale, ancora troppo lontana dalla comune tradizione. Il diritto allo studio è un diritto soggettivo previsto dagli artt. 33 e 34 della Cost.. In questo contesto normativo deve intendersi l'art. 38 del d.lgs. 286/98 dove viene statuito che "La scuola è aperta a tutti". Ad ogni modo per comprendere più specificamente l'analisi di questa materia, bisogna fare riferimento alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia dalla legge 176/91, il cui art. 2 stabilisce che "i diritti in essa conclamati devono essere garantiti a tutti i minori, senza discriminazioni, indipendentemente dalla loro nazionalità, status d'immigrazione o apolidia". Il successivo art. 3 stabilisce inoltre che "le decisioni riguardanti gli interessi dei minori, devono essere ritenute in posizione preminente nel bilanciamento di altri interessi concorrenti". Per quel che concerne il minore straniero il concetto di irregolarità ha dunque una valenza diversa poiché viene in tal caso usata dal legislatore la terminologia di "soggetti privi di permesso di soggiorno", poiché i minori stranieri, vista la diversità del sistema normativo, non potrebbero ricoprire lo status di irregolarmente soggiornanti. La ratio di questa diversità emerge prendendo in considerazione l'attenzione del legislatore per il diritto allo studio: nell'ipotesi in cui dovesse essere colpito da espulsione uno dei genitori del minore irregolare che frequenta la scuola, non sempre si comprometterebbe il diritto allo studio del minore stesso. In tal caso il provvedimento di espulsione rimarrebbe sospeso fino al termine dell'anno scolastico". La pienezza ed intangibilità del diritto allo studio riconosciuto ai minori stranieri, regolari o irregolari che siano, si desume anche nei confronti degli Enti locali i quali non potranno pretendere l'esibizione del titolo di soggiorno, non solo dai minori stessi ma neppure dai genitori, perché in tal caso verrebbe a cadere la tutela prevista dal legislatore con la legge 94/2009, che impone l'effettività del diritto all'istruzione per tutti. Conclusioni: Sulla base di quanto evidenziato nel presente articolo, tenuto conto anche di quanto scritto in premessa, sottolineo ed invito a voce alta tutti i cittadini stranieri a far valere ciò che la legge statuisce. Il più delle volte diritti fondamentali vengono negati perché c'è il timore degli aventi diritto di esercitarli. Tutto ciò crea in capo a chi deve applicare la legge una sorta di autorità che non gli spetta e che non ha nessun fondamento giuridico.
Autore: Marco Spena ( Vedi scheda di presentazione )
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