Il Ministero del lavoro con la circolare n.27/1993 stabilisce che "i cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno sono tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale, a permanere sul territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in virtù di una ordinanza del Tribunale di sorveglianza o di un provvedimento di ammissione al lavoro esterno". In questi casi le DPL (direzioni provinciali del lavoro) competenti per territorio devono rilasciare un apposito atto di avviamento al lavoro, a prescindere dunque dal requisito del possesso del permesso di soggiorno e della iscrizione nelle liste di collocamento. Con una circolare datata 12/2000 il Ministero dell'Interno afferma che "riguardo allo status giuridico dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, come appunto la possibilità di svolgere attività lavorativa all'esterno del carcere, la vigente normativa non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, né di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, né ad altro titolo, in quanto l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza rappresenta ex se un'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale". Tutto ciò naturalmente è in palese contraddizione con la norma di cui all'art. 22 del T.U. sull'immigrazione che prevede pene severe per il datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del titolo di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo...... Il divieto di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno non riguarderebbe i detenuti extracomunitari ammessi al lavoro all'interno degli Istituti penitenziari. La contraddizione riguarda il collocamento dei detenuti extracomunitari all'esterno del carcere ed alle dipendenze di terzi. In tal caso si dovrebbe fare riferimento al fatto che i detenuti extracomunitari sono obbligati a permanere sul territorio nazionale in forza di un provvedimento giurisdizionale. Il problema della sussistenza o meno del permesso di soggiorno dovrebbe considerarsi superato poiché le disposizioni della citata circolare n.27/1993 del Ministero del Lavoro sono tuttora applicabili, non avendo l'art. 22 del T.U. sull'immigrazione carattere innovativo. La disciplina dell'immigrazione a ben vedere subisce ininterrotte interpretazioni e svariate applicazioni, anche in contraddizione con la volontà del legislatore. La realtà pone alla nostra attenzione casi in cui vengono rigettate richieste di ricongiungimenti familiari, seppur legittime e fondate. Richieste di conversione di permessi di soggiorno non accolte o che cadono nel silenzio con il decorso delle lungaggini burocratiche. In questi casi la legge non fa eccezioni, anzi non si pone nemmeno il problema di prendere in esame determinate situazioni pienamente meritevoli. Allora essere detenuti rappresenterebbe un titolo di prelazione socialmente inspiegabile. L'ordinanza di un Magistrato andrebbe a scavalcare i confini della legittimità, e lo sfruttamento del lavoro nei confronti di cittadini stranieri irregolari cadrebbe nel vuoto. Come dire, o in carcere o lavorare ma sempre come soggetti irregolari, perchè privi di qualsiasi titolo di soggiorno. Non saprei come interpretare in questi casi quello scopo rieducativo della pena che la maggior parte delle norme incriminatrici si propongono.
Autore: Marco Spena ( Vedi scheda di presentazione )
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