Le prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici devono garantire non solo il rispetto e l'adempimento dei propri doveri, ma una completa adesione ai valori che sorreggono l'azione delle pubbliche amministrazioni. Si ricorderà che, con decreto del Ministro della Funzione pubblica del 28 novembre 2000, è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che è stata successivamente adottata, dallo stesso Ministro, la circolare 12 luglio 2001, n.2198 inerente le norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Con la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 6.12.2007 sono stati, poi, stabiliti i principi ed i criteri di valutazione dei comportamenti dei pubblici dipendenti e le conseguenti responsabilità disciplinari. Attraverso tali strumenti le pubbliche amministrazioni, oltre ad assicurare il perseguimento del proprio fine istituzionale, ricercano l'intento di mantenere un'immagine positiva della propria organizzazione intesa come la tutela della propria identità, del buon nome, delle reputazione e della credibilità, nonché come l'interesse che le competenze individuate siano rispettate, che le funzioni assegnate siano esercitate, e che le responsabilità dei funzionari siano attivate (così Corte dei Conti, Sezioni riunite, Sentenza del 23 aprile 2003 n. 10/2003/QM). In particolare la citata direttiva stabilisce che l'ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 60, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto ad espletare un 'attività di monitoraggio rispetto all'esercizio dell'azione disciplinare.
A tal fine tutte le amministrazioni destinatarie della direttiva sono tenute ad inviare all'indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i dati relativi all'avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti degli stessi. In particolare dovranno essere inviati, entro cinque giorni, le contestazioni mosse al dipendente, con specifico riferimento alla violazione imputata al medesimo nonché il successivo esito del procedimento. In tale contesto normativo, con nota n. 38407 del 26.09.2012, il Miur ha sollecitato le amministrazioni all'inoltro dei citati provvedimenti. Allo scopo di tutelare la riservatezza dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, stante la funzione di mero monitoraggio dell'attività espletata dall'Ispettorato della funzione pubblica, vanno rimossi i nominativi dei dipendenti. Sarà cura dell'amministrazione che avvia il procedimento disciplinare, individuare sistemi di riconoscimento degli atti, al fine di consentire che i documenti richiesti (contestazioni ed esito dell'azione disciplinare) possano essere riconosciuti dall'Ispettorato.
Riguardo all' attuazione delle istruzioni sopra citate, che assumono particolare rilevanza e attualità, soprattutto alla luce delle nuove norme in materia disciplinare previste dal D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, il Miur ha chiarito che sia gli Uffici per i Procedimenti Disciplinari (UPD) a livello di Amministrazione Centrale, che gli Uffici Scolastici Regionali, hanno competenza per le infrazioni più gravi, mentre i dirigenti sono tenuti a gestire i procedimenti per le infrazioni di minore gravità.
Conseguentemente, ciascuno dei soggetti competenti avrà cura, autonomamente, di espletare gli adempimenti richiesti dall' Ispettorato per la Funzione pubblica nei tempi e nei modi stabiliti dal citato paragrafo 6 della Direttiva n. 8/2007. Le rilevazioni di cui trattasi e le relative comunicazioni finora non effettuate, dovranno essere inviate all' Ispettorato per la Funzione Pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2008 e saranno, per l'avvenire, puntualmente e tempestivamente inviate, caso per caso, al verificarsi degli eventi che caratterizzano l"inizio e la conclusione dei singoli procedimenti disciplinari. Infine con circolare n. 16996 del 13.11.2012 il Miur, facendo seguito alla nota prot. n. 14462 del 2.10.2012 da noi in precedenza illustrata, ha inviato un prospetto predisposto dall'Ispettorato per la Funzione Pubblica, con preghiera di provvedere alla sua compilazione, da parte di "ciascuno dei soggetti competenti" allo svolgimento del procedimento disciplinare, riepilogando i dati relativi a ciascun anno, dal 2008 al 2011. Per lanno in corso, e per i successivi, si dovrà procedere alla compilazione "caso per caso", secondo le modalità già indicate nella suddetta nota n. 14462 del 2.10.2012.
Prof. Raffaele Manzoni
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