Con l'avvicinarsi della conclusione delle lezioni diventa di attualità il problema legato alla scadenza ed alle eventuali proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico specialmente nei casi in cui esistono impegni di legati agli scrutini ed agli esami di Stato, o di servizio nei mesi estivi.
I rapporti di lavoro a tempo determinato che vengono a instaurarsi nel settore scolastico trovano la loro normativa di riferimento per il personale docente nel DM n. 131 del 13 giugno 2007 e, per il personale Ata, nel DM . 430 del 13.12.2000, e successive modifiche ed integrazio-ni, di cui forniamo una sintesi organica.
Contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente
I dirigenti scolastici hanno competenza alla stipula dei contratti di lavoro di docenza a tempo determinato per le seguenti tipologie di posti (art. 7 D.M. 131/2007):
1) supplenze annuali (scadenza contratto al 31 agosto 2013) per quei posti non coperti dall'ufficio scolastico provinciale a causa dell'esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali. Tali supplenze si riferiscono alla copertura di posti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del personale di ruolo;
2) supplenze sino al termine delle attività didattiche (termine contratto di lavoro al 30 giugno 2013) in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali, per la copertura di quei posti (ad orario intero di cattedra o per spezzoni orario di entità superiore a 6 ore) che si rendono disponibili in organico di fatto entro il 31 dicembre, ovvero per assenze del titolare per l'intero anno scolastico (es.: comandi ed utilizzazioni in altri compiti o classi di concorso, assegnazioni provvisorie, mandato politico ed amministrativo, esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI., esoneri ed aspettative sindacali, incarico della presidenza di scuole secondarie, esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso);
3) supplenze sino al termine delle attività didattiche per la copertura degli spezzoni orario sino a 6 ore, non utilizzati dagli Uffici Scolastici provinciali e dalle scuole polo per formare delle cattedre orario e restituite alla competenza dei dirigenti scolastici. Tali ore vanno assegnate, prioritariamente, al personale di ruolo in servizio nella scuola con ore a disposizione per non aver trovato l'orario completo in fase di utilizzazione in possesso di abilitazione per la classe di concorso relativa alla disponibilità dello spezzone orario.
In subordine si procede all'assegnazione delle ore ai supplenti in servizio nella scuola ad orario ridotto che, nella fase di convocazione da parte degli Usp o delle scuole polo, non hanno trovato disponibilità su cattedra (art. 4 DM 131/2007). Tale facoltà non compete, quindi, ai supplenti convocati da una determinata graduatoria provinciale, che,pur in presenza di posti cattedre ad orario completo, abbia esercitato la rinuncia per optare per uno spezzone orario.
Successivamente le ore disponibili vanno assegnate, come ore eccedenti all'orario di servizio, ai docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nella scuola in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità e, in subordine, ai supplenti ad orario completo in servizio nella scuola, sempre in possesso di abilitazione specifica. Ne consegue che concorrono a tale assegnazione, a domanda, tutti i docenti in servizio nella scuola, a prescindere dalla classe di concorso, purchè in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità.
Infine si procede con la copertura delle ore interpellando nuovi supplenti con le modalità che diremo in seguito;
4) supplenze temporanee (sino al termine delle lezioni stabilito dal calendario scolasti-co) per la copertura dei posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre.
5) supplenze brevi in sostituzione del personale titolare del posto. Per tali supplenze si procede nel modo seguente. Per il personale educativo, si provvede alla sostituzione del titolare assente fin dal primo giorno dell'assenza. Nella scuola dell'infanzia, si può procedere alla sostituzione senza alcun vincolo sulla durata dell'assenza del titolare.Nella scuola primaria per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: "attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari." (cfr art. 26 c. 5 CCNL 2002-2005 comparto scuola). Naturalmente la chiamata del supplente sarà possibile sostituzione se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l'intero orario di servizio. Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.
Nella scuola secondaria in vigenza dell'art. 14 comma 12 dell'ex DPR 399/1988 e dell'art. 21 dell'ex OM 371/1994, il ricorso al personale supplente era possibile per assenza del titolare superiore a 10 giorni. Per un'assenza di durata inferiore si doveva far ricorso alla sostituzione con personale in servizio nella scuola laddove ve ne fosse la disponibilità.
La legge 448/2001(art. 22 c. 6) ha, successivamente, previsto quanto segue: " Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto".
Ne consegue che, allo stato attuale, per assenze del titolare superiore a 15 giorni, i dirigenti possono utilizzare personale a disposizione o che si è reso disponibile con orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali.
Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l'orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola.
Pagamento dei mesi estivi ai supplenti annuali
Per quanto attiene al pagamento dei mesi estivi di luglio ed agosto per il personale docente, occorre ricordare che l'art. 527 del t.u. 297/94, tuttora vigente in quanto non abrogato dalla legge 124/99 né modificato dal CCNL personale scuola, prevede che al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico. Anche la legge 124/99 dispone che, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
A nostro avviso le citate norme rappresentano tuttora dei limiti invalicabili e di stretta interpretazione e, quindi, tuttora vigenti anche se non espressamente richiamate dal Ministero dell'istruzione.
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Prof. Raffaele Manzoni
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