Avv. Francesco Giovanni Pagliari - Si segnala che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha indirizzato una lettera del 31 luglio 2013 al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in merito al quesito interpretativo, prospettato da vari operatori economici, sulla vigenza o meno dell'art. 62 del D.L. n. 1/2012, ovvero in merito ai termini di pagamento applicabili alle transazioni commerciali relative alla cessione di prodotti alimentari ed agroalimentari.
Si ricorda infatti che il MISE, da una parte, aveva ritenuto applicabili i termini di cui al d.lgs. n. 192/2012 a tutte le transazioni commerciali, mentre il MIPAAF, dall'altra parte, aveva invece sostenuto la vigenza dei termini di pagamento previsti dall'art. 62 in relazione alla specifica materia delle cessioni di prodotti agro-alimentari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aderito all'interpretazione proposta dal MIPAAF, e cioè la prevalenza dei termini di pagamento inderogabili di cui all'articolo 62, comma III, rispetto a quelli previsti nella Direttiva comunitaria 2011/7/UE e D.lgs. 192/2012 di recepimento.
La Presidenza si è espressa per una soluzione a favore della specialità dell'art. 62 del D.L. n. 1/2012 sulla base dei seguenti argomenti: - l'art. 2, punto 1) della Direttiva 2011/7/UE indica una definizione di "transazioni commerciali" comprensiva delle "merci agricole anche ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del D.L. n. 1/2012 che definisce come merci i prodotti agricoli e agroalimentari";
- l'art. 62 contiene disposizioni più favorevoli per il creditore, come consentito agli Stati membri dall'art. 12, comma 3 della Direttiva; - gli articoli 36, comma 6-bis e 36-bis, comma 1 del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, hanno modificato l'art. 62 "quindi successivamente all'adozione del d.lgs. n. 192/2012, escludono gli effetti abrogativi", confermando pertanto la vigenza dello stesso art. 62; 4.- la relazione illustrativa al d.lgs. n. 192/2012 ha espesso "la volontà di mantenere in vita l'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 192/2012";
5.- "sia il Consiglio di Stato - pronunciatosi in sede consultiva nell'Adunanza del 27 settembre 2012 relativamente al Decreto ministeriale 19/10/2012 n. 199, di attuazione dell' art. 62 del D.L. n.1/2012 - sia l'Autorità garante della concorrenza del mercato - nella Delibera del 6 febbraio 2013 - hanno applicato il suddetto articolo 62 dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 192/2012", cioè dopo la norma di recepimento della Direttiva comunitaria sui pagamenti. I due Ministeri sono stati quindi invitati ad assumere le determinazioni più opportune al fine di indirizzare gli operatori economici alla corretta interpretazione dell'articolo 62 come sopra chiarita. Viene quindi conferma la lettura normativa ("Abrogazione dell'art. 62 D.L. n.1/2012 convertito dalla Legge n.27/2012? E' lotta tra Ministeri" in "STUDIOCATALDI", 9 Aprile 2012) che lo scrivente studio legale aveva da tempo espresso a seguito dei contrapposti pareri formulati dal MISE e dal MIPAAF, affermando la specialità dell'articolo 62 e, di conseguenza, la sua prevalenza rispetto alla norma generale comunitaria sui pagamenti.
Si ricorda infatti che il MISE, da una parte, aveva ritenuto applicabili i termini di cui al d.lgs. n. 192/2012 a tutte le transazioni commerciali, mentre il MIPAAF, dall'altra parte, aveva invece sostenuto la vigenza dei termini di pagamento previsti dall'art. 62 in relazione alla specifica materia delle cessioni di prodotti agro-alimentari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aderito all'interpretazione proposta dal MIPAAF, e cioè la prevalenza dei termini di pagamento inderogabili di cui all'articolo 62, comma III, rispetto a quelli previsti nella Direttiva comunitaria 2011/7/UE e D.lgs. 192/2012 di recepimento.
La Presidenza si è espressa per una soluzione a favore della specialità dell'art. 62 del D.L. n. 1/2012 sulla base dei seguenti argomenti: - l'art. 2, punto 1) della Direttiva 2011/7/UE indica una definizione di "transazioni commerciali" comprensiva delle "merci agricole anche ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del D.L. n. 1/2012 che definisce come merci i prodotti agricoli e agroalimentari";
- l'art. 62 contiene disposizioni più favorevoli per il creditore, come consentito agli Stati membri dall'art. 12, comma 3 della Direttiva; - gli articoli 36, comma 6-bis e 36-bis, comma 1 del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, hanno modificato l'art. 62 "quindi successivamente all'adozione del d.lgs. n. 192/2012, escludono gli effetti abrogativi", confermando pertanto la vigenza dello stesso art. 62; 4.- la relazione illustrativa al d.lgs. n. 192/2012 ha espesso "la volontà di mantenere in vita l'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 192/2012";
5.- "sia il Consiglio di Stato - pronunciatosi in sede consultiva nell'Adunanza del 27 settembre 2012 relativamente al Decreto ministeriale 19/10/2012 n. 199, di attuazione dell' art. 62 del D.L. n.1/2012 - sia l'Autorità garante della concorrenza del mercato - nella Delibera del 6 febbraio 2013 - hanno applicato il suddetto articolo 62 dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 192/2012", cioè dopo la norma di recepimento della Direttiva comunitaria sui pagamenti. I due Ministeri sono stati quindi invitati ad assumere le determinazioni più opportune al fine di indirizzare gli operatori economici alla corretta interpretazione dell'articolo 62 come sopra chiarita. Viene quindi conferma la lettura normativa ("Abrogazione dell'art. 62 D.L. n.1/2012 convertito dalla Legge n.27/2012? E' lotta tra Ministeri" in "STUDIOCATALDI", 9 Aprile 2012) che lo scrivente studio legale aveva da tempo espresso a seguito dei contrapposti pareri formulati dal MISE e dal MIPAAF, affermando la specialità dell'articolo 62 e, di conseguenza, la sua prevalenza rispetto alla norma generale comunitaria sui pagamenti.
Avv. Francesco Giovanni Pagliari
Avv. Francesco Ferrara
Avv. Stefano Alessi
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