di BASILIO ANTOCI*
Sommario 1. Premessa - 2. Introduzione al concetto di "Systema" - 3. Il rapporto tra realtà e società - 4. La sistematica nel Diritto Romano - 5. Il sistema giuridico - 6. Sistema «interno» e sistema «esterno» - 7. Il "sistema giuridico" tra pensiero dogmatico e pensiero problematico - 8. Affermazione del sistema in Europa - Teologia e Giurisprudenza - 9. Il sistema tra teoria e pratica.

 

 


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1. Premessa

Questo scritto ha visto la luce durante i corsi di filosofia del diritto tenuti dal prof. Bruno Montanari alla facoltà di Giurisprudenza di Catania.

Durante questi cicli di lezioni, ho potuto conoscere le basi e le fondamenta del Diritto, nonché del pensiero filosofico-giuridico moderno. Una delle "scoperte" che ho toccato con mano è stata quella, forse anche un po' ovvia, che dopo secoli di elaborazione giuridica - ad opera dei più grandi pensatori di tutti i tempi - si è giunti a creare degli ordinamenti giuridici organizzati in forma sistemica. Ogni ordinamento, infatti, funziona secondo precise regole logiche, le quali presiedono ai sistemi, intesi in senso lato. Questo studio conciso costituisce una rilettura della questione teoretica che si pone alla base del concetto stesso di sistema, esaminato nella sua specificazione di "sistema giuridico".

 

2. Introduzione al concetto di "Systema"

è noto a chiunque abbia mai compiuto un qualsiasi studio che, l'oggetto della conoscenza, sia tendenzialmente illimitato. La conoscenza fa parte dell'esistenza. L'esistenza è, dal canto suo, una sostanza in continuo divenire: ciò significa che essa muta costantemente(1)

. Per decenni gli studiosi hanno avvertito quindi il bisogno di ricercare un ordine che permettesse di orientarsi nell'universo delle conoscenze. La ricerca della conoscenza è stata persino definita come una "elegante speranza"(2), in quanto essa non si realizza mai appieno, frustrando le aspettative degli studiosi. Ciò nonostante, la nozione di sistema resta un pilastro della saggezza occidentale. Già a partire da Kelsen, la Teoria Generale del Diritto ha iniziato ad abbandonare il concetto di norma per orientarsi verso un concetto di ordinamento giuridico, inteso come sistema di norme giuridiche(3). Anche Paolo Cappellini ha approfondito il tema di un Sistema Giuridico, analizzando il passaggio dalla scienza pandettistica alla teoria generale del diritto, basandosi sul consolidarsi della nozione di sistema; nozione che impone al giurista di ricercarne il fondamento tecnico piuttosto che metateorico.

L'esegesi del termine "sistema" può essere sviluppata a partire dal Greco Antico, lingua nella quale esso possedeva due significati tecnici - nella musica e nella metrica - e altrettanti significati a-tecnici:  e precisamente quello di "insieme" e quello di "ordine che regna nel cosmo", dove il cosmo si distingue dal caos poiché è un insieme ordinato. Questi ultimi due significati a-tecnici, sono giunti fino ai giorni nostri, mentre i primi due si estintisi nel corso dei secoli. Da un punto di vista etimologico, è necessario precisare che "sistema" è una parola composta dal termine "insieme" e dal termine "stare": il sistema, dunque, rappresenta lo "stare insieme". Con l'avvento della romanità, si presentarono grosse difficoltà nella traduzione del termine "sistema" in latino. Tali problemi era per lo più dovuti all'astrattezza del concetto di sistema. Tuttavia, la teoria del sistema permise ai giuristi romani di elaborare un embrionale ordine sistematico, che andrà poi a materializzarsi nel Corpus Iuris Civilis.

In epoca medievale il concetto di "sistema" e la scienza sistematica si consolidarono all'interno del Diritto e della Teologia. Tanto è vero che, la Teologia si sviluppò a tal punto da diventare Teologia Sistematica, proprio sulla scorta del concetto di sistema. tutto ciò porto gli umanisti a filtrare tale concetto, facendolo assurgere a canone espositivo fondamentale per tutti i giuristi, i quali organizzavano le proprie trattazioni in maniera scientifica: ossia passando a trattare gli argomenti dal generale al particolare e viceversa. Nel 1600 si iniziò, invece, a riflettere sul concetto che il termine sistema esprimeva, e si introdussero particolari distinzioni riguardanti proprio il suo significato originario. In generale, per sistema, si finì per intendere il sistema c.d. "esterno", il quale individua la particolare organizzazione logica di una determinata disciplina - e questo è un significato tuttora esistente anche ai giorni nostri. Tale visione fu poi perfezionata da Wolff, il quale elaborò la "Teoria del sistema esterno" che fu perfezionata, raggiungendo l'apogeo, dagli studi di Immanuel Kant.

La "teoria generale del sistema esterno" trova i propri presupposti nel caos che impernia il mondo esterno. In tal senso, il sistema diviene punto di organizzazione della caotica e disordinata realtà. In questa concezione, il sistema esterno si trova al centro del discorso sulla scienza, restando però distaccato dall'oggetto che essa analizza. La scienza, infatti, vive di proposizioni descrittive legate tra loro da nessi logici. Ed il nesso logico non è altro che quell'elemento che congiunge le parti di un sistema interno(4). La teoria generale del sistema esterno è in grado di determinare sia il proprio livello superiore, sia quello inferiore. Essa si colloca, però, a metà tra i due livelli, quasi fosse il loro punto di equilibrio. I requisiti caratterizzanti la teoria generale del sistema sono: a) coerenza del sistema; b) completezza, indipendenza e necessità degli assiomi da cui si diparte il ragionamento logico. Va' da se che, tali regole, siano valide  anche per il sistema giuridico esterno.

Per completezza occorre segnalare come, gli Illuministi francesi, rifiutassero le nozioni dedotte logicamente dai principi primi e si affidassero, invece, all'osservazione della realtà. Si badi bene che essi non rifiutavano l'intero sistema, ma solo quello astratto, cioè quel sistema che non era fondato su verifiche empiriche. Si iniziò, perciò, ad affermare il c.d. "discorso sul sistema interno". Tale nuova concezione definiva "interno" quel sistema che fosse, appunto, interno alle cose studiate o catalogate e, dunque, potesse essere scientificamente verificato e verificabile. il sistema interno ed empirico finì, in tal modo, per essere contrapposto a quello esterno ed astratto.

 

3. Il rapporto tra realtà e società
Come si è visto, il concetto di sistema è di matrice ellenica e di essa rispecchia la schematicità e l'impostazione. La sistematicità del pensiero Greco, infatti, trae origine dal rapporto che costituisce il problema di fondo della filosofia: ossia il rapporto tra realtà e società, fra natura e cultura. Il giurista, così come il filosofo, si trova di fronte al problema di dover stabilire se l'ordinamento giuridico di una data società sia un riflesso dell'ordine cosmico, oppure se sia l'ordine cosmico a riflettere l'ordinamento giuridico e politico della società umana.
Il giurista e l'interprete devono, dunque, stabilire se l'ordine cosmico sia o meno la manifestazione di una apodittica legalità cosmica. Queste due angolazioni del problema, interagenti o contrapposte, trovano espressione nell'unico termine greco, appunto quello di "systema", il quale designa un modo di pensare caratterizzante, a tutt'oggi, la cultura europea occidentale.

 

4. La sistematica nel Diritto Romano
Il diritto romano classico non era stato concepito in modo sistematico ed organico, ma nacque e si modellò nei secoli grazie a successive stratificazioni normative e casuistiche che si sovrapposero alle originarie previsioni delle XII Tavole(5). Tentare, dunque, di parlare del della sistematicità del diritto romano è frutto di una visione moderna, la quale scaturisce dalla disputa dottrinale ottocentesca maturata sul Corpus Iuris Civilis di Giustiniano. Come s'è detto, nella lingua latina, non esisteva un termine equivalente - per profondità semantica - a quello greco "systema", ma esisteva, di contro, il suo concetto astratto. In pratica, non c'era modo di spiegarlo con una sola parola, ma si conosceva abbastanza bene la dimensione sistemica della conoscenza. Anche la scienza del diritto, creata dai giuristi romani, ne fu contaminata - complice anche il fatto che essa fosse in continua evoluzione, un po' come la stessa esistenza dell'uomo. C'è da dire però che, la scienza del diritto, aveva preso a svilupparsi grazie l'influenza greca e, dunque, i principi della Diaresis e della Synthesis, desunti dalla logica aristotelica, penetrarono il diritto, anche quello romano. È in tal senso che, nella giurisprudenza romana, si possono distinguere tre grandi correnti sistematiche:

 

  • Schema espositivo di tipo logico: ricavato da considerazioni logiche, tratta gli argomenti generatim, cioè riunendo gli istituti appartenenti al medesimo genus.

  • Schema espositivo modellato sulle fonti: si attiene allo schema espositivo proprio del testo normativo analizzato.

  • Corpus Iuris Civilis: non sposa appieno nessuna delle due correnti, ma si rifà ad entrambe.

 

Se la sistematica è un ordine dell'esposizione di un qualsiasi argomento, sorge il problema di dover stabilire se la lingua - scritta o parlata - sia semplicemente un riflesso del mondo e della realtà, oppure se la cultura con i suoi dogmi e le sue scoperte plasmino il mondo empirico di conseguenza(6). Il romanista Lelio Lantella ha affermato, in tal senso, che il lessico giuridico è una sistematica dell'esperienza giuridica, così come il lessico complessivo di una lingua è una sistematica del mondo. Tale visione si avvicina più ad un'accezione a-tecnica di sistema riferita alla struttura morfologica del sistema giuridico, che si discosta da quella classica.

 

5. Il sistema giuridico
Si è già detto che, "Sistema Giuridico", sia l'espressione specificativa del più generico termine "sistema". Con questa locuzione è possibile designare, validamente, differenti realtà concettuali. Lo schema seguente aiuterà ad analizzarle tutte in maniera esaustiva.

 

  • Sistema Giuridico inteso come un complesso di elementi interdipendenti in modo da formare un tutto.

  • Sistema Giuridico inteso come un complesso di nozioni, proposizioni e principi logicamente connessi tra loro, relativi ad una determinata scienza o attività pratica. In tal senso si possono operare tre ulteriori distinzioni:

    • Sistemi come complessi organizzati di dottrine (filosofiche o scientifiche), posti in relazione tra loro mediante un principio unificante.

    • Sistemi come modi, o insiemi di principi o di criteri, di organizzazione di un qualcosa di determinato.

    • Sistemi come procedimenti o complessi di operazioni con cui si tende al perseguimento di un determinato scopo.

 

Inteso nel primo senso il sistema giuridico si identifica con l'ordinamento giuridico, ossia come complesso generico di elementi interdipendenti. Inteso nel secondo senso, il sistema giuridico può essere, rispettivamente: a) un corpo di dottrine di un giurista o di un gruppo di giuristi, b) un ordinamento giuridico determinato o positivo, c) il metodo dogmatico-sistematico. La nozione di sistema si origina nel pensiero filosofico, già in Aristotele esso sorse come idea di un'organizzazione sistematica di tutte le scienze nel complesso dello scibile. Saranno però gli Stoici a dare un contributo decisivo a tale nozione, definendo "sistema" l'ordinata totalità cosmica. In tal modo, al sistema è attribuita la medesima dimensione del suo derivato. Il sistema viene fondato prima sulla coerenza deduttiva e sul modello della conoscenza matematica poi, a partire da Kant, sul carattere unitario del principio che deve presiedere al legame tra le singole proposizioni della conoscenza e poi, infine, sullo stesso insieme della verità di dottrine. Tutto ciò avviene in virtù di leggi intrinseche a tali dottrine. Nell'accezione appena descritta, il sistema, viene a rappresentare la garanzia ultima della verità, che è tale solo quando è logicamente pensabile e verificabile. La logica contemporanea tende, invece, ad abbandonare l'unicità del principio, pur mantenendo il carattere deduttivo del sistema. Come abbiamo detto, il sistema giuridico è inteso come struttura organica della scienza giuridica, poiché sono rinvenibili al suo interno gli elementi fondamentali di un sistema stabile ed invariabile. Tali elementi sono: a) inclusione di tutti gli elementi della propria classe, b) l'esclusione di tutti i fenomeni estranei e la coerenza relativa di tutti gli elementi che lo compongono.

 

6. Sistema «interno» e sistema «esterno»
Già nella scienza giuridica antica vi era una distinzione tra due differenti nozioni: "Sistema Esterno" e "Sistema Interno". Il primo, inteso come convenzionale sequenza di rappresentazione degli oggetti di una scienza; il secondo, inteso come organizzazione dialettica di un ambito del sapere, attuata mediante la classificazione completa e la definizione dei suoi oggetti ordinati in modo tale che, la classe più elevata (genus) formasse l'oggetto della scienza stessa, dal quale poi fosse possibile arrivare alle sottoclassi (species), che avrebbero formato i singoli fenomeni da analizzare e catalogare sistematicamente. Già il Savigny costituisce il sistema del diritto romano attuale come un sistema «interno» ma non «chiuso», come sarà invece quello elaborato dalla corrente Pandettistica. Savigny procede distinguendo tra semplice ordine della trattazione e intrinseca unità degli elementi giuridici, perseguendo appunto l'ideale del raggiungimento di un sistema interno. Il sistema «interno» e «chiuso» si forma nel periodo del liberalismo borghese ottocentesco. Esso si presentava come un insieme di concetti estratti, elaborati attraverso l'analisi formale del contenuto della legge. Tali concetti erano interdipendenti, cioè collegati tra loro in maniera logico-deduttiva e risalenti dal basso sino al vertice, ossia al concetto di diritto soggettivo - inteso "Kantianamente" quale principio supremo della moralità. In tale visione sistematica, la connessione organica savignyana va ad affiancare alle due fonti tradizionali del diritto - legge e consuetudine - anche la scienza del diritto, che diventa così la terza fonte del diritto stesso. Nella pandettistica, dunque, giusnaturalismo e giusrazionalismo subiscono una svalutazione a seguito delle convinzioni sulla irripetibilità della forma della conoscenza matematica nelle altre scienze, tra cui appunto anche quella giuridica. Tale svalutazione finirà per investire anche l'idea stessa di sistema giuridico. Le nuove basi del sistema diventano, dunque, il formalismo etico Kantiano, il positivismo giuridico e lo scientismo - ossia l'universalizzazione del modello delle scienze naturali.

 

7. Il "sistema giuridico" tra pensiero dogmatico e pensiero problematico
"Problematizzare" è la base del ragionamento e, nello specifico di questa trattazione, del ragionamento giuridico. La scienza che si è occupata di superare i problemi interpretativi del diritto è la c.d. Ermeneutica Giuridica - o interpretativismo giuridico. In senso originario, per ermeneutica giuridica, si intendeva una riflessione sulla metodologia dell'interpretazione della norma giuridica ma, successivamente, sotto l'influenza di Hans-Georg Gadamer, l'ermeneutica si è evoluta da semplice tecnica dell'interpretazione dei testi ad una vera e propria corrente filosofica. La teoria ermeneutica tradizionale era fondata sull'analisi delle condizioni di vitalità dei processi conoscitivi propri delle scienze dello spirito. Tale analisi era volta a stabilire le regole metodologiche del sapere ermeneutico, al fine di risolvere il problema del "come si conosce?". La nuova concezione ermeneutica si spinge oltre questa ricerca epistemologica(7), interrogandosi a priori sulle condizioni della possibilità stessa della comprensione. Il comprendere non è semplicemente una forma della conoscenza, ma un carattere ontologico originario della vita umana stessa, poiché è la «comprensione originaria» che qualifica l'uomo come un essere che esiste soltanto in quanto è in grado di comprendere la realtà. Il circolo ermeneutico - ossia il procedimento circolare sul quale si fonda ogni atto interpretativo - non è solo un processo interno al testo da esaminare, ma diventa in questo modo una struttura alla quale appartiene lo stesso soggetto che interpreta. In tal modo le condizioni proprie della possibilità di conoscere non sono tutte riconducibili all'ambito di un procedimento o di un metodo, ma includono la «comprensione originaria» che accompagna l'interprete come modo di essere della sua esistenza.

 

8. Affermazione del sistema in Europa - Teologia e Giurisprudenza
Si è già detto che vi sono tre significati del termine sistema(8), i primi due sono quelli classici, il terzo - di stampo teologico - è di conio moderno.

 

  • Sistema inteso come qualsiasi forma di unione o connessione.

  • Sistema inteso come la struttura del cosmo.

  • Sistema inteso teologicamente: con esso si indicano gli articoli della fede.

 

Da questo schema, è possibile formulare alcune ipotesi sulla genesi del concetto moderno di sistema. I teologi possono averlo desunto dalle ricerche di qualche umanista, dato che sistema è un termine greco. Un richiamo del pensiero greco nell'umanesimo può essere venuto dai logici medievali, anche se non è possibile provare che essi abbiano utilizzato il termine sistema. Nei giuristi medievali si riscontrano accenni sistematici, ma mai il termine "sistema". Nel XII sec. Vi è la riscoperta dei princìpi greci, i quali vengono applicati nello studio del Corpus Iuris Civilis, in linea con la dogmatica dei giuristi romani. La tecnica dapprima utilizzata è quella della glossa, cioè dell'annotazione di un commento del giurista accanto al testo latino originale. Con tali glosse si andava a chiarire il significato del testo, mettendolo in relazione tra le sue varie parti. I glossatori si distinguono sia dalla metodologia scolastica dei teologi, sia dalla semplice riesposizione dei verba. Essi creavano istituti propri del diritto adoperando i brocharda. I teologi, invece, si servivano dei c.d. loci comunes. Nella teologia, Melantone parla già di sistema, paragonandolo prima all'insieme delle quattro corde della lira e poi definendo il sistema come condizione necessaria d'una «perfecta doctrina». Egli definisce il sistema in negativo, contrapponendolo all'errare a caso, senza ordine né scopo. Selkner compie un passo in più, dando un significato specifico al termine sistema che, nella sua accezione soggettiva, viene ad essere non più un termine preso in prestito da un'altra lingua, bensì un termine tecnico acquisito dai teologi e dalla teologia. Ursinus equipara, invece, il termine sistema, che di greco ha ormai solo i caratteri morfologici, al termine latino corpus. Ma, a poco a poco, la grafia latina sostituirà quella greca e già nel ‘600 il termine sistema sarà già stato integralmente recepito nella teologia. Martin Lutero, infine, va' a concepire la fede come una struttura interna, presupponendo una connessione sistematica tra gli articoli della fede paragonandoli agli anelli di una catena. In questa fase di sviluppo, il termine sistema è ambiguo poiché può essere ancora riferito sia alla struttura interna dell'oggetto d'indagine, sia al sistema di proposizioni coerenti, con cui l'oggetto stesso viene descritto ed esaminato. Nel campo del diritto si arriva al ‘500 con un eccesso di materiale romanistico che i giuristi sentono di dover ri-organizzare secondo un metodo o un sistema. Apre la strada all'innovazione della scuola francese e tedesca dei Culti la concezione del diritto romano come ratio scripta dei Commentatori. Da qui l'idea di ricostruire il diritto in modo razionale. Ciò venne favorito dal principio della creatività della ragione umana che portò, lungo tutto il XVI sec., alla formazione di giuristi che tentarono una ri-organizzazione razionale del diritto. Fu soprattutto in Germania che fiorì una scuola romanistica della giurisprudenza, in cui ci si distaccava dalla lettera dei testi e dai commenti medievali, prediligendo una maggiore libertà di lettura ed interpretazione dei testi romani. È accettato il fatto che, il metodo cinquecentesco, esprima i caratteri propri di un sistema interno. Nel 1500 l'aritmetica e la geometria prendono di nuovo piede, favorite anche dall'avvento della stampa. Si inizia a mirare all'obiettivo di trovare elementi comuni a queste discipline, ma questo "mathesis universalis" era più un desiderio, piuttosto che una vera e propria teoria.
Nel 1600, dopo essersi affermato nel linguaggio teologico, il termine sistema compare anche in altre discipline, ne è un esempio il teologo filosofo tedesco Keckermann che cerca di definire l'accezione con cui tale termine viene utilizzato.
Il termine sistema subì ulteriori applicazioni e distinzioni per opera di Timpler, il quale scrisse quattro sistemi in uno dei quali (quello della metafisica) riprese il problema dell'inquadramento della metafisica tra le scienze o tra le arti: egli la eguagliò all'arte. Infatti, se per sistema si intende un "integrum doctrinae corpus", potrà essere tale solo l'arte liberale, poiché solo questa assume la forma di un insieme di proposizioni descriventi un certo oggetto, al contrario dell'arte libera interna che rappresenta solo un qualcosa che porta l'uomo ad agire - bene o male. Altri approfondimenti giungono per mano di Alsted, appassionato di sistematica ed autore di opere enciclopediche. Egli osservò che il sistema inteso in senso oggettivo rappresentava un insieme di cose reciprocamente congiunte; mentre il sistema in senso soggettivo rappresentava un insieme ordinato con metodo, cioè un insieme di nozioni "non ammucchiate".

9. Il sistema tra teoria e pratica
Nel novecento, la visione ottocentesca del diritto, in parte sopravvive ed in parte viene stravolta. I tratti di continuità col passato si rintracciano nelle attenzioni che vengono ancora riservate alla dottrina pura di Hans Kelsen, nella quale è racchiusa la maggiore teoria giuridica novecentesca, seppur fortemente ancorata al secolo precedente. La rottura col passato si ha, invece, in quanto la teoria del diritto, nel novecento, era considerata non più uno strumento di organizzazione di norme, bensì un aiuto per risolvere casi e problemi concreti. Sotto questa spinta la nozione di sistema si trasforma e "da sistema per dire, diviene sistema per fare". Nel passaggio da ‘800 a ‘900 bisogna tenere presente che, i sistemi tradizionali e quelli moderni, sono caratterizzati da somiglianze e non da opposizioni. Una rappresentazione schematica aiuterà a mettere in luce tali somiglianze.

 

IL SISTEMA GIURIDICO TRA XIX E XX SECOLO

SISTEMA OTTOCENTESCO CLASSICO

  • Ha per oggetto la struttura del diritto.

  • Si muove nella teoria del diritto.

  • La completezza è il suo centro d'interesse.

  • Serve alla conoscenza del diritto.

SISTEMA NOVECENTESCO

  • Ha per oggetto la funzione del diritto.

  • Si muove nel diritto positive.

  • La lacuna è il suo centro d'interesse.

  • Serve all'applicazione del diritto.

 

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Bibliografia

 

Antoci, Basilio,

Fede, metodo, esperienza. Approccio con il mondo dell'educazione. Spunti e riflessioni, Akkuaria Edizioni, col. I segni del tempo, Catania, 2010.

Istituto Della Enciclopedia Italiana,

Enciclopedia del Diritto, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, Roma.

Lemmon, Edward, John,

Beginning logic, Thomas Nelson and Sons Limited, Nashville-Tennessee,1965 (ed. it. a cura di Funtò Fabrizio e Prampolini Massimo, Elementi di logica, con gli esercizi risolti, Gius. Laterza e Figli S.p.A., Roma-Bari, 2009).

Losano, Mario, Giuseppe,

Sistema e struttura del diritto, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2002.

Wikimedia Foundation,

Wikipedia - L'enciclopedia libera, di Wikimedia Foundation.

 


* BASILIO ANTOCI, nato a Catania nel 1987, maturità scientifica nel 2005, ha pubblicato nel 2010 il saggio "Fede, Metodo, Esperienza. Approccio con il mondo dell'educazione. Spunti e riflessioni" (1a ed., Akkuaria Edizioni, col. I Segni del Tempo, Catania, 2010). Nel 2012 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università di Catania discutendo una tesi di diritto Costituzionale dal titolo "Famiglie e convivenze. Profili costituzionali" sotto la guida del Prof. Agatino Cariola. È socio-praticante dello Studio Legale Antoci di Nicolosi (CT) e ha già pubblicato altri articoli su questa rivista. Maggiori informazioni sul sito < http://www.antoci.tk >.

(1) Questo concetto si rifà ad uno dei padri della filosofia classica, Eraclito, il quale per primo teorizza il "Panta Rei" dicendo che "non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una sostanza mortale nel medesimo stato, ma a causa dell'impetuosità e della velocità del mutamento essa si disperde e si raccoglie, viene e va'".

(2) Cfr. LOSANO M. G., Sistema e struttura del diritto, Giuffrè, Milano, 2002.

(3) Cfr. ANTOCI B., Fede, metodo, esperienza, Akkuaria, Catania, 2010, pag. 57-58.

(4) Cfr. LEMMON E. J., Elementi di logica, Laterza, Roma, 2009, pag. 3-4.

(5) Le Leggi delle XII Tavole (duodecim tabularum leges) sono un corpo di norme compilato tra il 451 ed il 450 a.C. dai decemviri legibus scribundis. Tali norme contenevano regole di diritto privato e diritto pubblico. Le XII Tavole rappresentano una tra le prime codificazioni scritte del diritto romano.

(6) Sulla medesima questione, tempo a dietro, mi sono posto un problema assai simile a quello appena presentato nel testo ed ho compreso che, dall'osservazione delle varie realtà umane, si possono notare molteplici differenze tra gli individui che compongono ciascuna di queste realtà. La domanda che mi sono posto è grossomodo la seguente: "Ciascun individuo è così come appare, perché la Natura lo ha plasmato secondo quella data disposizione? Oppure, ogni persona è in una certa maniera perché è stata così declinata dagli altri individui della sua comunità?".  In tale domanda è racchiusa la retorica della maschera che ogni persona rappresenta - almeno nell'ideale pirandelliano. Io, Basilio Antoci, preferisco pensare me stesso secondo natura e non secondo l'opinione costruita da altri, per quanto buona essa possa essere.

(7) L'epistemologia è quella branca della filosofia che si occupa delle condizioni sotto le quali si può avere conoscenza scientifica, nonché dei metodi per raggiungere tale conoscenza. Ciò si evince dall'etimologia del termine, il quale deriva dall'unione delle parole greche episteme ("conoscenza certa", ossia "scienza") e logos (discorso). In un'accezione più ristretta l'epistemologia può essere identificata con la filosofia della scienza, ossia con quella disciplina che si occupa dei fondamenti delle diverse discipline scientifiche.

(8) Vedi paragrafo 2. Introduzione al concetto di Sistema: sono indicate le due accezioni tradizionali del termine sistema (nella cultura ellenica - Aristotele). Confronta anche paragrafo 5. Il Sistema Giuridico: in cui è possibile rintracciare l'accezione speciale del concetto di sistema, nei suoi due significati specifici del sistema giuridico ed i loro sottoinsiemi.

 

 

Nel caso si volesse utilizzare questo articolo come fonte per altre pubblicazioni, è necessario citarlo come segue:

< Cfr. Antoci Basilio, Il sistema giuridico, su Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico, Ascoli Piceno, 31 Agosto 2013 >


Scarica il paper originale: Basilio Antoci - Il sistema giuridico

Link correlati:
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