SOMMARIO: 1. Premessa - 2. In fatto - 3. Questioni processuali - 4. Assegnazione della casa familiare - 5. Assegno di mantenimento
Scarica il paper originale: Basilio Antoci - L'assegnazione della casa familiare non è assistenzialismo
1. Premessa
Nell'ideale collettivo, l'amore e la sessualità fanno parte di una sfera particolare della dimensione relazionale umana, costituendone due prospettive differenti, seppur concatenate. In parole più semplici, essi si ricollegano ad una dimensione interiore che nel singolo è, per natura, incompleta e che, per perfezionarsi, necessita di entrare in rapporto con l'intrinseca sfera affettiva di un altro soggetto(1). Almeno questo dovrebbe essere l'Amore, inteso nella sua accezione più nobile - ossia quell'amore coniugale esente dalle conseguenze della crisi dell'idea stessa di matrimonio che è causa della deriva di un sempre crescente numero di rapporti coniugali(2). Purtroppo, la sentenza in commento - ossia la n. 18440 dell'1 agosto 2013 di Cass. Civ. I(3) - è intervenuta al fine di risolvere un confitto tra due coniugi, scaturente proprio dalla loro separazione. è bene precisare per i non addetti ai lavori che in ambito giuridico, quando si parla di separazione personale dei coniugi, ci si riferisce ad un atto di particolare gravità che comporta la rottura della famiglia e che la catapulta in una situazione intermedia nella quale i coniugi, pur restando ancora legati da determinati vincoli, perdono gran parte degli obblighi e dei diritti che spettavano loro in forza del matrimonio(4). Il procedimento di separazione è regolato dall'art. 150 del codice civile
, il quale recita così: "è ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi". come risulta palese dalla lettera della legge è esclusivo diritto dei coniugi quello di separarsi e di chiedere che, l'ordinamento giuridico, omologhi o presieda(5) a tale separazione. Più precisamente, la separazione personale dei coniugi rappresenta un momento prodromico al verificarsi di quelle che sono definite le "cause di scioglimento del matrimonio"(6). Ciò detto, dalla lettura del testo della decisione è possibile ricavare pregiati passaggi, nei quali i giudici hanno ribadito alcuni importanti principi di diritto in tema di assegnazione della casa familiare, che si passerà adesso ad esaminare.
2. In fatto
I due coniugi adiscono il Tribunale al fine di addivenire ad una separazione giudiziale in forza della quale vedersi accertare l'eventuale addebito e, di conseguenza, ottenere il bilanciamento dei propri interessi per ciò che attiene il mantenimento e la casa coniugale. Il Tribunale adito addebita la separazione al marito ed assegna la casa familiare alla moglie, senza nulla decidere circa l'assegno di mantenimento. Il marito proponeva appello, impugnando la sentenza nelle parti in cui gli addebitava la colpa del fallimento coniugale e assegnava la casa familiare alla ex-moglie. Quest'ultima, dal canto suo, resisteva in giudizio, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, nella parte in cui le aveva negato il diritto all'assegno di mantenimento. La Corte d'Appello riformava la sentenza impugnata in maniera sostanziale, ossia revocando l'assegnazione della casa familiare alla moglie e stabilendo l'obbligo per il marito, di corrispondere a questa un assegno di mantenimento di 200 € mensili. Tale sentenza viene impugnata in Cassazione dalla moglie e il marito resiste, proponendo controricorso.
3. Questioni processuali
Dal punto di vista processuale si deve subito segnalare l'applicazione preliminare - da parte della Suprema Corte - dell'istituto processuale della riunione dei ricorsi, in un unico procedimento - c.d. economia processuale. Per quanto attiene ai motivi di gravame, con la prima doglianza la signora aveva chiesto che fosse accertata l'inammissibilità in appello della domanda di revoca dell'assegnazione, in quanto domanda nuova. Tale motivo è ritenuto infondato dalla Corte, poiché l'ex marito aveva già proposto, in primo grado, un piano per la divisione di detta casa in due distinti appartamenti. Col secondo motivo di ricorso, l'ex moglie aveva lamentato un vizio di motivazione circa la pronuncia della revoca di detta assegnazione. La Corte rileva, in tal senso, che il giudice di secondo grado ha correttamente censurato la statuizione del tribunale e, dunque, non si ravvisa alcun errore in procedendo circa la revoca dell'assegnazione. Il ricorso principale della signora è, così, integralmente rigettato. Il motivo incidentale proposto dall'ex marito - inerente all'addebito della separazione - è, invece, dichiarato infondato. Egli lamentava che, l'addebito nei suoi confronti, fosse stato il frutto di mere affermazioni della ex moglie. In realtà, scrivono i giudici, tale decisione era stata basata non solo sulle affermazioni della donna, ma soprattutto su una sentenza penale con cui l'uomo era stato condannato per lesioni recate proprio alla ex moglie. Il ricorso incidentale è, così, anch'esso rigettato e il principio della soccombenza reciproca porta i giudici a statuire circa la compensazione delle spese.
4. Assegnazione della casa familiare
Lasciando adesso, da canto, le considerazioni squisitamente processuali poc'anzi esaminate, è interessante porre l'attenzione sui passaggi argomentativi con cui la Corte chiarisce la funzione dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare. Si deve innanzitutto precisare che, il criterio generale sul quale si fonda la decisione circa l'assegnazione della casa familiare è il preminente interesse dei figli, i quali continuando a vivere nella loro dimora abituale, subiranno minori effetti negativi dalla crisi coniugale dei propri genitori. L'art. 155-quater parla in modo generico di "figli" e, la giurisprudenza, vi ha incluso sia i figli minori, sia quelli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. L'assegnazione della casa familiare, pur avendo dei pesanti risvolti economici, va effettuata tenendo in conto il primario interesse dei figli(7). Sulla scorta dei suoi costanti orientamenti, la Cassazione ha applicato anche al caso in esame, il criterio guida dell'interesse dei figli precisando che "secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 23591 del 2010), l'assegnazione della casa coniugale può disporsi a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune)". Da quanto sopra riportato si evince che, il giudice di merito, non sia vincolato alle risultanze del mero titolo di proprietà dell'immobile - essendo libero di non tenere conto. Posto questo punto fermo, la Corte continua ragionando a contrario, in quanto "nella specie, non vi sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente e, dunque, del tutto correttamente, il giudice a quo ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie" e questo poiché l'assegnazione della casa familiare "non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole", essendo prevista non a tutela di quest'ultimo, bensì nell'esclusivo interesse dei figli - siano essi minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti. per ciò che attiene le questioni squisitamente legate al titolo di proprietà dell'immobile è stata, da ultimo, rilevata l'incompetenza funzionale del giudice della separazione/divorzio, in favore del giudice ordinario.
La natura dell'assegno di mantenimento varia a seconda di differente fattori - un po' come accade per l'assegnazione della casa familiare. Ciò detto, sull'assegno di mantenimento la Cassazione non ha censurato l'operato della Corte d'Appello. Essa avrebbe, infatti, correttamente statuito circa la corresponsione di un - seppur modesto - assegno alla moglie. Ciò in considerazione de fatto che l'ex marito godesse di una più florida situazione economica - trattandosi di commerciante in conto proprio - a differenza della moglie, pensionata sociale.
Bibliografia
A.A.V.V. | In tema di separazione. Cassazione civ. 1 agosto 2013, n. 18440, in "Il Diritto per i Concorsi - Rivista Giuridica on-line", Accademia Juris Diritto per Concorsi S.R.L., Bari. |
ANTOCI, BASILIO, | Fede, metodo, esperienza. Approccio con il mondo dell'educazione. Spunti e riflessioni, col. saggistica I Segni del Tempo, Akkuaria Edizioni, Catania, 2010. |
ANTOCI, BASILIO,
| Il sistema giuridico, in Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico, Studio Cataldi, Ascoli Piceno, 31 agosto 2013. URL < https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_14159_1.pdf > |
BOVIO, CORSO, BERTOJA, ANTONELLA, SEGHINI, SANTINA, CHIARA, GAMBA, LUCIANA, | Enciclopedia legale di selezione. Tutta la legge dalla A alla Z, 2a ed. a cura di Corso Bovio, Selezione del Reader's Digest S.p.A., Milano, 1986.
|
GIANTURCO, GABRIELA,
| Diritto processuale civile. Manuale di base per la preparazione alla prova orale, col. I quaderni dell'aspirante avvocato vol. 54A/8, 4a ed. a cura di Gianturco Gabriela, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012. |
LO CASTRO, GAETANO, | Matrimonio, diritto e giustizia, col. Pontificia Università della Santa Croce - Monografie Giuridiche n. 23, Giuffrè Editore, Milano, 2003. |
TRIMARCHI, PIETRO, | Istituzioni di diritto privato, 16a ed., Giuffrè Editore, Milano, 2005. |
VASSALLO, GIUSEPPINA, | Figli naturali e famiglia di fatto, col. Altalex E-book n. 01, Altalex Consulting S.R.L., Montecatini Terme, 2011 |
Note
* BASILIO ANTOCI, nato a Catania nel 1987, maturità scientifica nel 2005, ha pubblicato nel 2010 il saggio "Fede, Metodo, Esperienza. Approccio con il mondo dell'educazione. Spunti e riflessioni" (1a ed., Akkuaria Edizioni, col. I Segni del Tempo, Catania, 2010). Nel 2012 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università di Catania discutendo una tesi di diritto Costituzionale dal titolo "Famiglie e convivenze. Profili costituzionali" sotto la guida del Prof. Agatino Cariola. È socio-praticante dello Studio Legale Antoci di Nicolosi (CT) e ha già pubblicato altri articoli su questa rivista (clicca qui per leggerli). Maggiori informazioni sul sito < http://www.antoci.tk >.
(1) Cfr. ANTOCI B., Fede, metodo, esperienza, Akkuaria Ed., Catania, 2010, pag. 106.
(2) Cfr. LO CASTRO G., Matromonio, diritto e giustizia, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 45.
(3) Cfr. A.A.V.V., In tema di separazione. Cassazione civ. 1 agosto 2013, n. 18440, in "Il Diritto per i Concorsi", Accademia Juris Diritto, 12 agosto 2013, Bari.
(4) Cfr. BOVIO C. et al., Enciclopedia legale di selezione, Selezione dal Reader's Digest, Milano, 1986, voce "Separazione Personale dei Coniugi", pag. 864.
(5) Cfr. GIANTURCO G., Diritto processuale civile, Simone, Napoli, 2012, pag 175-176: "il procedimento per la separazione personale tra coniugi tende ad ottenere una sentenza che ordini la separazione dei coniugi, con gli effetti previsti dall'art. 156 c.c.".
(6) Cfr. TRIMARCHI P., Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2005, pag- 697-701.
(7) Cfr. VASSALLO G., Figli naturali e famiglia di fatto, Altalex, Montecatini Terme, 2011, pag 23-24.
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