dr. Vincenzo Pisapia - La somma di 5,88 euro richiesta nella cartelle di pagamento a titolo di diritto di notifica è effettivamente tale o si stratta di un rimborso spesa?
In tutte le cartelle di pagamento attualmente emesse dal concessionario della riscossione dopo l'elenco dei tributi viene inserito il cosiddetto "diritto notifica" ammontante ad € 5,88.
In relazione a tanto sono state esperite numerose ricerche intese a stabilire la norma istitutiva di tale diritto; ma sino a quando la chiave di ricerca conteneva la parola " diritto " le ricerche sono state tutte infruttuose.
Rimodulando però la richiesta con la scritta " rimborso spesa notifica " la ricerca ha esitato: articolo 17, comma 7-ter, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112.
Infatti, il detto decreto (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999) intestato: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337" , al comma 7-ter dell'articolo 17 così espressamente recita: "Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze…"
Con decreto ministeriale del 13 giugno 2007, da ultimo, è stato elevato l'importo ad € 5,88; infatti, l'unico suo articolo così recita: "È rideterminato in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all'agente della riscossione..."
Trattasi dunque di rimborso di spesa e non già di diritto; ma se la spesa sostenuta è di misura inferiore a quella prevista dalla norma, è consentito addebitare, in deroga al disposto dell'articolo 23 della Costituzione Italiana, l'importo di € 5,88 ?
La differenza tra i due importi non costituisce un reddito ? se costituisce una sopravvenienza come viene tassato ?
dr. Vincenzo Pisapia
In tutte le cartelle di pagamento attualmente emesse dal concessionario della riscossione dopo l'elenco dei tributi viene inserito il cosiddetto "diritto notifica" ammontante ad € 5,88.
In relazione a tanto sono state esperite numerose ricerche intese a stabilire la norma istitutiva di tale diritto; ma sino a quando la chiave di ricerca conteneva la parola " diritto " le ricerche sono state tutte infruttuose.
Rimodulando però la richiesta con la scritta " rimborso spesa notifica " la ricerca ha esitato: articolo 17, comma 7-ter, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112.
Infatti, il detto decreto (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999) intestato: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337" , al comma 7-ter dell'articolo 17 così espressamente recita: "Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze…"
Con decreto ministeriale del 13 giugno 2007, da ultimo, è stato elevato l'importo ad € 5,88; infatti, l'unico suo articolo così recita: "È rideterminato in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all'agente della riscossione..."
Trattasi dunque di rimborso di spesa e non già di diritto; ma se la spesa sostenuta è di misura inferiore a quella prevista dalla norma, è consentito addebitare, in deroga al disposto dell'articolo 23 della Costituzione Italiana, l'importo di € 5,88 ?
La differenza tra i due importi non costituisce un reddito ? se costituisce una sopravvenienza come viene tassato ?
dr. Vincenzo Pisapia
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