DI STEFANIA SQUEO

Cassazione Penale, sent. 8 febbraio 2012, n.18687: "Il medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che rilascia un certificato medico di proroga della malattia senza effettuare la visita, ma solo sulla base di una telefonata del paziente commette il reato di falsificazione di certificati ai sensi dell'art.480 c.p.
Il paziente che, consapevole della falsità del certificato, lo utilizza si rende colpevole del reato di uso di atto falso".

Un medico di base, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, aveva prorogato la prognosi di decorso della malattia di una paziente, senza averla visitata, sulla base di una telefonata in cui la stessa confermava al sanitario il persistere dei sintomi riscontrati nella precedente visita.

Per tale fatto, il medico è stato ritenuto colpevole del reato di falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Il reato contestato sanziona "il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" [1].

La Corte ha affermato che "il medico di base, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale assume la qualifica di Pubblico Ufficiale, in quanto svolge un'attività amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico" [2].
Ne discende che "non è consentito al medico effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono (…)" [3], senza un riscontro diretto del sanitario.
"La falsa attestazione, quindi, non attiene alle condizioni di salute della paziente, quanto al fatto che il medico ha emesso un certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle condizioni di salute" [4].

Così definito il contenuto del reato di falso ideologico è stata anche condannata la paziente per aver fatto uso di certificato falso.


Stefania Squeo
Mediatore e praticante avvocato abilitata
Foro Milano
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[1] Art. 480 cod. pen.
[2] Cass. Pen. sent. n.18687 del 2 febbraio 2012
[3] Cass. Pen. sent. n.18687 del 2 febbraio 2012
[4] Cass. Pen. sent. n.18687 del 2 febbraio 2012

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