Di Maurizio Tarantino.

Cassazione Civile  n. 172 dell' 8 gennaio 2014 

Tra le più delicate problematiche che devono essere affrontate in tema di mobbing, vi è certamente la questione del danno risarcibile cagionato al lavoratore mobbizzato per effetto del comportamento del datore di lavoro.

È opportuno precisare che non vi è un automatico risarcimento del danno, conseguente ad ogni pregiudizio, che si verifica nella sfera economica o psicofisica della vittima, il risarcimento spetta solamente nelle ipotesi in cui vi sia un preciso inadempimento ad un obbligo contrattuale ovvero una violazione del generale principio del neminem laedere, che incontra il suo riferimento principale nell'art. 2043 c.c.

A seconda delle modalità con cui viene posto in essere, il mobbing può produrre un danno patrimoniale e/o un danno non patrimoniale.

Quanto alle ipotesi di danno patrimoniale, lo stesso si concretizza in tutte quelle forme di pregiudizio economico che sono stretta conseguenza delle condotte vessatorie del datore di lavoro (mutamento di mansioni, perdita di indennità, ecc.).

Le ipotesi più frequenti di danno patrimoniale da mobbing sono:

a) il danno da demansionamento o dequalificazione professionale o per perdita di professionalità pregressa;

b) il danno emergente (determinato, ad esempio, dalle spese mediche e cure sostenute a causa della

malattia psico-fisica ingenerata dagli attacchi mobbizzanti);

c) il danno da lucro cessante (prodotto dai possibili riflessi negativi dovuti alla riduzione della capacità di lavoro, e quindi di produrre reddito, o alla perdita di chances);

d) il danno da licenziamento illegittimo o da dimissioni per giusta causa.

Quanto ai criteri per la risarcibilità delle suddette voci di danno, laddove sia impossibile una quantificazione precisa (demansionamento, dequalificazione, perdita di ulteriori chances), si procederà ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., utilizzando come parametro una quota della retribuzione per il periodo in cui si è protratta la condotta lesiva (Trib. Milano, 30.09.2006); quanto alle ipotesi di licenziamento e dimissioni, troveranno applicazione i criteri di cui alle specifiche norme di legge (leggi n. 300/70, n.108/90 e n. 604/66 e artt. 2118 e 2119 c.c.).

Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale è opportuno precisare che la materia è stata rivisitata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la già citata sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008, le quali, componendo un contrasto giurisprudenziale sorto tra le singole sezioni, hanno decretato il definitivo superamento della tesi che riconosceva l'autonoma risarcibilità del danno esistenziale come voce di danno risarcibile nell'ambito della più vasta categoria didanno non patrimoniale.

Orbene, premesso quanto innanzi esposto, nel caso de quo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 172 dell' 8 gennaio 2014 ha ritenuto che in caso di mobbing, l'accertamento del danno alla professionalità non può essere considerato "in re ipsa" nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione di carriera.

Nel caso in esame, a seguito del ricorso presentato da una lavoratrice dipendente del Comune di Roma che oltre al risarcimento del danno da mobbing chiedeva anche il riconoscimento del danno professionale, la corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva provato il danno subito dalla dipendente a causa delle condotte mobbizzanti del datore di lavoro, concretizzatesi in provvedimenti disciplinari e trasferimenti dichiarati illegittimi; tuttavia, la Corte escludeva il danno alla professionalità, non ritenendolo provato nemmeno presuntivamente.

E ciò perchè il periodo di inattività, dovuto al comportamento illegittimo del Comune di Roma, non aveva prodotto conseguenze in termini di perdita di opportunità lavorative o obsolescenza.

A tal riguardo la Suprema Corte, ha ribadito ancora una volta che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, "in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore, non può prescindere dalla prova del danno".

Concludendo, gli Ermellini, conformemente alla sentenza impugnata, hanno precisato che non c'è contraddittorietà nel riconoscimento del danno biologico e nel rigetto della domanda relativa al danno professionale da mobbing"E' di palmare evidenza che le due voci di danno hanno presupposti completamente diversi, essendo uno relativo al fisico del lavoratore, mentre il secondo alla sua professionalità e cioè all'aspetto della sua prestazione e capacità lavorativa".

 

Dott. Maurizio Tarantino

 

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