Dott. Agostino Saviano - savago1975a@libero.it
Con sentenza n. 3265/2913, il Giudice di Pace di Caserta, ha affermato, in ordine al quantum debeautur relativo alla richiesta di risarcimento danni causati ad un'autovettura a seguito di cattiva manutenzione delle strade, l'assoluta irrilevanza probatoria delle fatture e delle perizie di parte che non costituiscono mezzi di prova e non esonerano la parte dall'onere probatorio cui invece essa è tenuta (Cass. n. 9441/1987), rappresentando tale documentazione "semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto al quale il Giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso" si ritiene doversi procedere ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Nel caso di specie, tenuto conto del tipo di veicolo danneggiato, dell'epoca della sua immatricolazione, del presumibile costo delle riparazioni riferite alle avarie concretamente prodottesi, del plusvalore, in relazione allo stato d'uso del veicolo, tra i ricambi nuovi originali e quelli danneggiati inevitabilemente usurati, si ritiene, anche in base ad elementi desunti da nozione di comune esperienza, si liquidava complessivamente la somma di € 600,00, all'attualità al netto dell'I.V.A.
Inoltre, la sentenza di cui sopra aggiungeva che l'I.V.A. deve essere riconosciuta come parte integrante del danno solo nel caso di avvenuto esborso dell'importo attraverso l'esibizione di fattura in originale e non come ipotetica previsione di spesa.
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