Dott. Agostino Saviano savago1975a@libero.it
Con la sentenza n. 2808/2014, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ribadito un principio fondamentale relativamente alla prova della proprietà del bene.
Ovvero, il sig. … conveniva in giudizio le …. s.p.a. per richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, in data 03/02/2005, allorquando l'istante, alla guida dell'autovettura Mercedes 270 CDI, tg. …, mentre percorreva l'autostrada A1 - tratto Caserta-Capua - direzione Capua, giunto al km 727+150, che, contrariamente alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza stradale, ed, in particolare, all'art. 2, n. 3, lett. A) del d. lgs. n. 285 del 1992, era del tutto sprovvista di rete di recinzione, entrava in collisione con un cane
di grossa taglia che attraversava l'autostrada in direzione trasversale da sinistra verso destra; che, a causa del sinistro de quo, l'autovettura subiva ingenti danni per la complessiva somma di € 7.188,38, come da preventivo e rilievi fotografici in atti, oltre al danno da fermo tecnico e le spese di rimozione e trasporto ammontanti ad ulteriori € 278,00; parte attrice deduceva che il sinistro per cui è causa si era verificato per esclusiva responsabilità della società convenuta, la quale, in virtù del principio del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 c.c., e quale proprietaria della strada aperta al pubblico, è tenuta a far sì che la stessa non presenti per l'utente situazioni di pericolo occulto.Tanto premesso, chiedeva l'accertamento della società convenuta in ordine alla causazione del sinistro de quo, la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dal … alla propria autovettura, con vittoria di spese. Si Costituivano le … s.p.a. le quali, in via preliminare, evidenziavano la mancata prova dell'attore di essere il proprietario del veicolo Mercedes 270 CDI, tg. ….
Assumeva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe sulla parte attrice l'onere di fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso, dell'esclusiva condotta colposa della società convenuta e del nesso eziologico tra la condotta, l'evento ed il danno subito; che il sinistro per cui è causa si verificato per fatti imputabili a terzi o per caso fortuito ovvero per imprudenza o imperizia dell'attore; chiedeva il rigetto della domanda, ed, in via gradata, il concorso di colpa del conducente del veicolo danneggiato.
Circa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta, essa deve essere rigettata. Su punto va osservato che nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento di danni a cose non è necessaria la prova rigorosa della proprietà del bene danneggiato (Cass. 06/06/2000 n. 7583; id. 26/03/1997 n. 2701; id. 14/05/1993 n. 5485), essendo sufficiente che l'attore fornisca al giudice elementi tali da giustificare il suo convincimento circa l'esistenza di tale diritto e sufficienti ad escludere l'erronea destinazione del pagamento dovuto al danneggiato (Cass. 21/05/2004 n. 9711). Pertanto la produzione di copia (la cui conformità all'originale non è stata espressamente ed in modo specifico disconosciuta dalla società convenuta) della carta di circolazione dell'autovettura danneggiata, che indica l'attore come proprietario, costituisce elemento di prova più che sufficiente a suffragare la titolarità del diritto da parte dell'attore.
La legittimazione attiva risulta dimostrata dai documenti in atti (libretto di circolazione, verbale della Stazione della Polizia Stradale di Caserta e preventivo di riparazione), considerato anche che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, in questi casi non occorre la prova rigorosa della proprietà del bene (richiesta, ad esempio, in materia di azione di rivendica), poiché legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo è non solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi ha la mera disponibilità dello stesso (cfr. Cass. n. 21011/10, n. 22602/09 e n. 4003/06).
Dott. Agostino Saviano savago1975a@libero.it
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