di Avv. Davide Sacco, Budapest - Ungheria - www.consulenzalegaleungheria.it
Considerata la crisi internazionale ormai dilagante e le conseguenti difficoltà di molte società a far fede alle obbligazioni assunte, la richiesta di emissione di fatture con pagamenti posticipati e la sempre più frequente proposta di piani di rientro con "forzata" accettazione da parte dei creditori di pagamenti spalmati in più anni, la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione assume sempre maggior rilevanza concreta.
Ciò, ovviamente, al fine di impedire che in un'eventuale azione giudiziaria il debitore possa eccepire la prescrizione nei confronti del diritto giustamente vantato dal creditore.
La normativa ungherese, al riguardo, ha introdotto rilevantissime novità con l'entrata in vigore del nuovo Codice Civile a far data dal 15 marzo 2014 (Legge V del 2013).
Il legislatore ungherese, infatti, ha optato per un ritorno al passato, più precisamente alla formulazione precedente al 1949, eliminando dall'elenco degli atti interruttivi della prescrizione la diffida di pagamento.
La ratio della modifica legislativa è da rinvenirsi nell'intento di evitare che il trascorrere del tempo, permesso dalla possibilità di interrompere più volte il termine prescrizionale con il semplice invio di diffide di pagamento formulate ad hoc - anche secondo l'ordinamento ungherese a seguito del realizzarsi di un atto interruttivo della prescrizione inizia un nuovo periodo di prescrizione - renda sempre più difficile una corretta istruttoria in giudizio, qualora il creditore esasperato dall'inadempimento decida di ricorrervi.
Hanno, viceversa, valore interruttivo della prescrizione, come previsto dall'art. 6:25 del nuovo Codice Civile, a titolo esemplificativo, il riconoscimento di debito da parte del debitore, la modifica di comune accordo dell'obbligazione debitoria, l'avvio dell'azione giudiziaria innanzi alle competenti autorità avente ad oggetto il credito vantato e la rivendicazione del credito nella procedura fallimentare (si pensi ad esempio alla rivendicazione presente nell'istanza di fallimento o nell'atto di insinuazione al passivo fallimentare).
Inutile nascondere come la mancata conoscenza di tale norma possa costituire un rischio concreto per i creditori provenienti, o abituati a confrontarsi, da/con ordinamenti giudiziari in cui la diffida di pagamento costituisce atto interruttivo della prescrizione.
Pare pacifico, perlomeno a chi scrive, che per le obbligazioni sorte precedentemente all'entrata in vigore del nuovo Codice Civile Ungherese debba applicarsi ancora la vecchia normativa che prevedeva l'efficacia interruttiva della prescrizione per la diffida di pagamento. Tuttavia, nel silenzio della legge, tale argomento potrebbe chiaramente costituire oggetto dì dibattito dottrinale e soprattutto giurisprudenziale.
Si deve, infine, riferire come il legislatore ungherese non abbia voluto escludere totalmente l'efficacia di atto interruttivo della prescrizione alla diffida di pagamento. È concessa, infatti, alle parti la possibilità di prevedere espressamente, con clausole predisposte ad hoc, che tale efficacia permanga se espressamente prevista dalle parti stesse.
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