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- L'interruzione del tirocinio
- Pratica fuori studio e corsi di formazione
- Anticipo del tirocinio durante l'università
Con l'emanazione del decreto numero 70 del 17 marzo 2016, il Ministero della Giustizia ha emanato il regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41 c. 13 della legge n. 247/2012.Le disposizioni di tale decreto trovano applicazione, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a partire dal 3 giugno 2016, con un'importante eccezione: alcune norme, più favorevoli ai tirocinanti, hanno efficacia retroattiva. Ci si riferisce, in particolare, alla riduzione della durata del tirocinio a diciotto mesi (già prevista dalla nuova legge professionale del 2012) e alla possibilità di svolgere la pratica con le modalità alternative alla tradizionale frequenza presso uno studio legale previste dalla legge, sotto il controllo di un avvocato e per un periodo massimo di dodici mesi.
Durata del tirocinio
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Con particolare riferimento alla durata del tirocinio, oltre a confermarne la durata di diciotto mesi, il nuovo regolamento precisa che tale periodo inizia a decorrere dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine di riferimento, con propria delibera, si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.
La pratica deve essere svolta in maniera ininterrotta, con la conseguenza che in caso di interruzione il periodo già compiuto rimane privo di effetti.
Interruzione del tirocinio
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Nonostante la regola generale, in alcuni casi eccezionali l'interruzione è ammissibile.
In particolare, l'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata in presenza di motivi di salute accertati, in caso di maternità, paternità o adozione, in caso di malattia di prossimi congiunti o del coniuge che ne abbiano determinato la totale mancanza di autosufficienza o, infine, laddove il dominus sia stato colpito da sanzioni disciplinari interdittive. L'interruzione per un periodo di tempo inferiore, invece, non è vincolata alla sussistenza di cause predefinite ma può essere giustificata in presenza di motivi di carattere personale, purché comprovati.
In generale, infatti, si prevede che sia il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente a pronunciarsi sulle domande di interruzione, potendo anche rigettarle (dopo aver sentito l'interessato) se ritenute infondate o non dimostrate.
Pratica e lavoro
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Tra gli aspetti di maggiore interesse disciplinati dal decreto del 2016 figura anche la regolamentazione delle ipotesi in cui il tirocinio sia svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro.
Tale innovazione, più precisamente, subordina la facoltà di svolgere attività lavorative alla relativa comunicazione al Consiglio dell'Ordine, da corredare con l'indicazione degli orari e delle modalità di svolgimento delle stesse.
Il Consiglio dell'Ordine ha comunque la possibilità di negare l'iscrizione nel registro dei praticanti o di disporre la cancellazione dallo stesso (a seconda che il rapporto di lavoro preesista all'inizio del tirocinio o inizi durante lo svolgimento di quest'ultimo) nel caso in cui accerti la sussistenza di un conflitto di interesse o lo svolgimento del lavoro con modalità e orari che non consentono l'effettiva e puntuale partecipazione al tirocinio.
Svolgimento del tirocinio
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Il tirocinio forense, in ogni caso, deve essere svolto, oltre che nel rispetto delle regole deontologiche, anche con assiduità, diligenza e riservatezza.
Il regolamento, a tal proposito, non lascia adito ad alcun dubbio, specificando cosa debba intendersi per ciascuno di tali termini.
In particolare, l'assiduità è identificata con la frequenza dello studio del professionista o comunque con l'opera eseguita sotto la diretta supervisione di questi per almeno venti ore settimanali.
La diligenza, invece, viene fatta coincidere con "la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio".
Infine, il requisito della riservatezza indica il comportamento idoneo a garantire con correttezza il massimo riserbo su tutte le notizie che il praticante acquisisce nel corso dello svolgimento del tirocinio.
Pratica fuori studio e corsi di formazione
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Come accennato, poi, la pratica professionale può essere svolta anche al di fuori degli studi professionali, con una delle forme alternative previste dalla legge (prima tra tutti l'attività svolta presso gli uffici giudiziari), per massimo dodici mesi.
Il regolamento prevede anche e in ogni caso, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, la frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione.
Anticipo del tirocinio durante l'università
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È altresì prevista la possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno di studi universitari, secondo le modalità dettate da una convenzione che dovrà essere stipulata, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento sul praticantato (ovverosia entro il 3 giugno 2017), tra il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza.
Tale convenzione, in ogni caso, dovrà garantire sia la frequenza dei corsi e la conclusione proficua degli studi universitari che l'effettiva frequenza allo studio legale per almeno dodici ore settimanali.
Inoltre, il regolamento prevede già alcuni capisaldi che costituiscono i requisiti di accesso all'anticipo.
In particolare, questo è subordinato al regolare svolgimento degli esami di profitto e al preliminare conseguimento di crediti in diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale e diritto dell'unione europea.
Laddove la laurea non sia conseguita nei due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante/studente ha la possibilità di domandare la sospensione, per massimo sei mesi, del tirocinio. Superato tale termine senza che il tirocinio sia ripreso, è prevista la cancellazione dal registro dei praticanti e il periodo già compiuto rimane privo di effetti.
Quest'ultima conseguenza si verifica anche nel caso in cui il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea, non provvede a confermare l'iscrizione nel registro dei praticanti entro i successivi sei mesi.
Resta da dire che l'anticipo del tirocinio durante l'ultimo anno di università non esonera in ogni caso dallo svolgimento dei corsi di formazione previsti in costanza di pratica.
Tirocinio in altro Stato UE
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Un ulteriore semestre di praticantato può essere svolto, poi, anche in un qualsiasi altro Stato dell'Unione Europea.
A tal fine è necessario che il tirocinante effettui una puntuale comunicazione al Consiglio dell'Ordine precisando il nominativo, i recapiti e la qualifica del professionista che lo ospiterà, oltre che l'equivalenza di quest'ultimo al titolo di avvocato.
Il professionista presso il quale sarà svolto il tirocinio all'estero deve inoltre aver prestato il suo consenso scritto.
Una volta completato il semestre, il praticante deve consegnare al Consiglio dell'Ordine la documentazione atta a certificare l'effettivo svolgimento del tirocinio secondo le modalità previste dal paese ospitante e una dichiarazione con la quale il professionista straniero attesta che il periodo di pratica è stato svolto con profitto.
Sulla base di tale documentazione il Consiglio convalida il semestre o non lo riconosce con delibera motivata.
Sostituzione del dominus
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Per quanto riguarda, infine, l'esercizio della professione in sostituzione del dominus, la stessa è subordinata alla pronuncia positiva del Consiglio dell'Ordine sull'apposita domanda presentata dal praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge professionale.
Se l'autorizzazione è concessa, il praticante, prima di esercitare, deve assumere l'impegno solenne dinanzi al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.
Aggiornamento: Dicembre 2016
Apri lo schema di decreto concernente il regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense