Avv. Davide Sacco - Come ormai noto anche a livello internazionale, l'Ungheria, per far fronte alla crisi migratoria, a far data dal 16 settembre 2015, ha introdotto tre rilevanti modifiche al Codice Penale.
Il legislatore ungherese, nell'ottica dichiarata di preservare i confini nazionali e mantenere l'ordine pubblico, ha introdotto tre nuove fattispecie penali: l'ingresso non autorizzato nel territorio dello Stato, il danneggiamento e la distruzione delle strutture e dei mezzi a protezione del confine e l'ostacolo ai lavori di costruzione e manutenzione delle predette strutture.
Quanto al reato di ingresso non autorizzato nel territorio dello Stato, il legislatore ungherese ha previsto all'art. 352/A del Codice Penale che colui che senza autorizzazione, e quindi illegalmente, fa ingresso nel territorio dello Stato attraverso la struttura che garantisce la protezione del confine nazionale è punibile con la reclusione fino a 3 anni.
Per tale tipologia di reato il legislatore ha previsto aggravanti specifiche.
La pena prevista per colui che abbia fatto ingresso armato o servendosi di armi o sfruttando una sommossa è da 1 a 5 anni di reclusione.
La pena prevista per colui che abbia fatto ingresso con l'uso di armi, facendo parte della sommossa, è da 2 a 8 anni di reclusione.
Qualora sia stato commesso il reato, si sia nel campo di applicazione delle aggravanti sopra esposte e ne sia derivata la morte di una o più persone, la pena è da 5 a 10 anni di reclusione.
L'art. 352/B del Codice Penale introduce il reato di danneggiamento delle strutture a protezione del confine a carico di colui che danneggi o demolisca le strutture od i mezzi a protezione del confine. Tale reato, ancorché il reo non abbia commesso un più grave reato, è punibile con la reclusione da 1 a 5 anni.
Analogamente a quanto previsto per il reato di ingresso non autorizzato nel territorio dello Stato, il legislatore ha introdotto diverse circostanze aggravanti.
La pena prevista per colui che abbia commesso il reato armato o servendosi di armi o sfruttando una sommossa è da 2 ad 8 anni di reclusione.
La pena prevista per colui che abbia fatto ingresso con l'uso di armi, facendo parte della sommossa, è da 5 a 10 anni di reclusione.
Qualora sia stato commesso il reato, si sia nel campo di applicazione delle aggravanti sopra esposte e ne sia derivata la morte di una o più persone, la pena è da 10 a 20 anni di reclusione.
Il legislatore ha, poi, introdotto all'art. 352/C del Codice Penale il reato di ostacolo ai lavori di costruzione o di manutenzione delle strutture a difesa del confine nazionale.
La pena prevista per tale reato, sempre che non sia commesso più grave reato, è della reclusione fino ad 1 anno.
A completamento della novella legislativa sono state introdotte aggravanti specifiche ed inasprite le pene nel caso di reato di traffico di essere umani (Art. 353 del Codice Penale).
Colui che aiuta gli immigranti ad attraversare illegalmente il confine è punibile con reclusione da 1 a 5 anni.
Anche in questo caso sono previste diverse aggravanti.
È punibile con la reclusione da 2 ad 8 anni il reo abbia commesso il reato a scopo di lucro, abbia aiutato più persone ad entrare illegalmente nel territorio dello Stato o abbia rovinato o demolito la struttura o i mezzi a protezione del confine.
È punibile con la reclusione 5 a 10 anni il reo che nella realizzazione dell'intento criminoso abbia provocato sofferenze all'immigrante o si sia servito di armi da fuoco e di altre armi o abbia agito a scopo di lucro o abbia reiterato la condotta criminosa o sia parte di un'organizzazione criminale.
Senza addentrarci nelle diverse ulteriori ipotesi di aggravamento del reato, merita menzionare che la pena massima, da 10 a 20 anni di reclusione, è prevista a carico di colui che abbia organizzato e/o diretto il traffico di esseri umani.
Il legislatore non ha, invece, inasprito le pene per colui che aiuta, fornisce appoggio all'immigrante illegittimamente presente nel territorio nazionale, nei Paesi Ue o nello Spazio Economico Europeo. Tale reato è punibile con reclusione fino a 2 anni.
Avv. Davide Sacco
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