La riforma ha apportato nuove regole con lo scopo di risolvere un problema, noto da tempo, nell'applicazione delle norme in materia di affidamento dei minori.
La legge n. 173/2015 per evitare, che il legame affettivo tra il bambino e gli affidatari venga spezzato, introduce e modifica alcune norme della L. 184/1983 dando attuazione al principio della continuità dei rapporti instauratosi durante il periodo dell'affidamento, ovviamente laddove questo corrisponda all'interesse del minore, circostanza che dovrà pertanto essere accertata dal giudice caso per caso.
In particolare: il nuovo comma 5-bis dell'art. 4, l. 184/1983 dispone che se «durante un prolungato periodo di affidamento» il minore è dichiarato adottabile, e la famiglia affidataria, avendo i requisiti richiesti dall'articolo 6 (e dunque, in particolare, gli affidatari devono essere coniugati e non separati), chiede di adottarlo, il tribunale «tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria»; mentre il nuovo comma 5-ter dell'art. 4, l. 184/1983 prevede che «è comunque tutelata la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento» anche quando il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da altra famiglia.
L'art. 5, comma 1, l. 184/1983 viene modificato nella parte finale, in quanto si stabilisce che «l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità nei procedimenti» riguardanti la sorte del minore, rafforzando, con la previsione della nullità, la posizione di coloro che si prendono cura del bambino.
E ancora, l'art. 44, comma 1, l. 184/1983 viene modificato prevedendo che l'adozione in casi particolari del minore orfano di padre e di madre possa essere chiesta da chi abbia con esso un rapporto stabile e duraturo «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento».