Il decreto 11 gennaio 2016 del Ministero della Salute ha differito di 180 giorni l'obbligo di dotarsi di dispositivi salvavita

di Avv. Marcella Ferrari - marciferrari@gmail.com

Il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, in attuazione dell'art. 7 c. 11 della legge 8 novembre 2012 n. 189[1], impone l'obbligo di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di altri dispositivi salvavita alle società o associazioni che svolgano attività sportiva non agonistica[2] o amatoriale. L'obbligo non si estende alle società dilettantistiche che praticano attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili[3].

L'obbligo di cui si tratta, ab origine, decorreva dall'ottobre 2013 per le società professionistiche e dall'ottobre 2015 per quelle dilettantistiche.

Con il decreto 11 gennaio 2016 del Ministero della Salute, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato disposto il differimento di sei mesi per le società dilettantistiche.
All'obbligo di dotarsi della citata apparecchiatura accede anche quello di garantire la presenza di personale formato e pronto ad intervenire. L'acquisizione del defibrillatore è un obbligo che incombe in capo alla società anche allorché l'attività sia svolta in spazi pubblici.

La ratio della norma è di tutelare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica od amatoriale.
In ragione di ciò, il defibrillatore deve essere facilmente accessibile da ogni area dell'impianto[4]. In particolare «in tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE[5] - posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento - con il relativo personale addestrato all'utilizzo»[6].

Tale norma ha posto non pochi problemi interpretativi - peraltro ancora insoluti - soprattutto in riferimento ad attività come il ciclismo o il podismo, in cui gli atleti percorrono differenti itinerari, spesso lontani dalla sede dell'associazione di riferimento. In casi simili, la presenza di un defibrillatore presso la sede sociale, al fine di garantire una defibrillazione immediata dell'atleta, risulta inutile. Si ricorda, infatti, che l'uso del defibrillatore è efficace se impiegato nei primi cinque minuti[7]: solo in caso di intervento precoce si garantiscono le maggiori percentuali di sopravvivenza. Pertanto come devono regolarsi le società sportive che svolgono attività all'aperto (ciclismo e podismo ad esempio) per non incorrere nella violazione dell'obbligo in commento? Allo stato non è dato saperlo.

Purtroppo le difficoltà ad adempiere a tale obbligo dipendono dai costi dello strumento, dalla sua manutenzione e dalla necessità di dotarsi di personale idoneo ad impiegarlo. Le associazioni medio-piccole potrebbero non sopportare un simile onere, senza contare le problematiche logistiche a cui si è sopra accennato in riferimento alle attività sportive praticate all'aperto, lontano dagli impianti sociali.

È di tutta evidenza che si rendono necessari ulteriori chiarimenti per un'attuazione effettiva ed efficace dell'obbligo in commento.

Avv. Marcella Ferrari - Avvocato del Foro di Savona

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[1] La legge 8 novembre 2012 n. 189 ha convertito il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 ed è comunemente nota come Decreto Balduzzi. Art 7 c. 11: «Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»

[2] L'art. 3 del Decreto ministeriale 24 aprile 2013 così definisce l'attività sportiva non agonistica:

«Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.»

[3] In tal senso l'art. 5 del Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013

[4] Così si legge nell'allegato E al Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013

[5] Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE): è uno strumento che consente di erogare una scarica elettrica dosata in grado, in determinate situazioni, di far riprendere un'attività cardiaca spontanea.

[6] Art. 4 Allegato E

[7] Art. 1 Allegato E


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