Dott.ssa Federica Morabito - Con la sentenza n. 265/2016, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.1 della legge della Regione Piemonte, 6 luglio 2015, n. 14, per violazione dell'art.117, secondo comma, lettera e) Cost.
L'articolo dichiarato illegittimo, aveva inserito nella suddetta legge l'art.1 bis, rubricato "Esclusività del servizio di trasporto".
Secondo il ricorrente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, la suddetta modifica aveva come scopo il riservare in via esclusiva l'attività di trasporto non di linea di persone ai servizi taxi e noleggio con conducente (NCC), in chiaro sfregio all' innovazione.
Ancora, la suddetta disposizione negava ai cittadini l'opportunità di servirsi delle nuove offerte di mobilità, quali: car sharing, servizio uber, tricicli elettroassistiti nei centri storici.
Seppur sia vero che la materia di trasporto locale sia di competenza regionale, la modificata legge piemontese eccede la sua competenza, per invadere quella esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
La Corte Costituzionale ha accolto e sposato le sommariamente riportate motivazioni di parte ricorrente, e, nella sentenza in epigrafe ha ritenuto che "La portata normativa della disposizione impugnata si desume inequivocabilmente, sia dalla rubrica dell'articolo: « esclusività del servizio di trasporto»; sia dalla piana lettura del testo: «il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b)», della legge reg. Piemonte n. 24 del 1995,vale a dire il servizio di taxi e di autonoleggio con conducente".
Il legiferare quali soggetti siano abilitati a svolgere l'attività di trasporto, inevitabilmente delinea, in modo piuttosto decisivo un determinato settore di attività economica, andando ad eliminare in radice dal mercato una serie di operatori che offrono il medesimo servizio.
La Corte Costituzionale ritiene che la censurata disposizione sia "una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato. Sicché, tale profilo rientra a pieno titolo nell'ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost., la quale (ex plurimis, sentenza n. 125 del 2014) include sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese pregiudizievoli per l'assetto concorrenziale dei mercati; sia le misure di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, riducendo i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche, in particolare le barriere all'entrata, e al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese".
Dott.ssa Federica Morabito
Studio Legale Aschi, Roma
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