Avv. Veronica Ribbeni - Ai sensi dell'art. 649 c.p. non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dal Titolo XIII del Libro II del codice penale, esclusi quelli commessi mediante violenza alle persone e quelli di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. in danno del coniuge non legalmente separato; di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante, o dell'adottato; di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti dal menzionato titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
La questione di legittimità costituzionale
Con ordinanza del 22 Settembre 2014 il Tribunale ordinario di Parma, in composizione monocratica, ha sollevato un'interessante questione di legittimità costituzionale
dell'art. 649 c. I c.p. con riferimento agli artt. 3 commi I e II, e 24 c. I Cost..Reati ascritti al capo di imputazione sono i delitti di truffa
aggravata ex art. 640 c. II in relazione all'art. 61, n. 5 c.p., falso pluriaggravato in scrittura privata ex art. 485 in relazione all'art. 61, nn. 2, 5, 7 e 11 c.p., falso in atto pubblico ex art. 479 c.p. essendosi l'imputato appropriato della somma di circa 337.000,00 euro, cagionando un danno superiore in ragione dell'indebitamento provocato. Il predetto avrebbe successivamente abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi del mantenimento dei figli e lasciando i congiunti in condizioni economiche disagiate, oltre che in uno stato di grave prostrazione psicologica.Pregevole la ratio della questione di legittimità che evidenzia come la prevenzione del turbamento connesso a indagini e sentenze di condanna che colpiscono il nucleo familiare, fondamento della causa di non punibilità prevista dalla norma censurata, abbia perso di attualità, essendo mutata la fisionomia dell'istituzione familiare. La frequenza degli illeciti intrafamiliari, si legge nella motivazione, non è essa stessa paragonabile a quella in origine apprezzata dal legislatore.
L'auspicabile intervento del legislatore
Se tuttavia non vi è dubbio che una disposizione quale quella in esame debba essere valutata, in punto di ragionevolezza, «alla stregua dell'attuale realtà sociale» spetta all'intervento del legislatore l'aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare così da realizzare un nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleo familiare, essendo stata costretta la Corte Costituzionale a dichiarare con l'ordinanza n. 223/2015 la inammissibilità della questione.
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