Avv. Aldo Maturo - Dal 13 gennaio 2018 entra in vigore la nuova normativa prevista dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il decreto n. 206 del 17.10.2017 pubblicato in GU il 29 dicembre scorso (e sotto allegato) stabilisce le nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia per tutti i comparti del Pubblico Impiego ma soprattutto stabilisce uno stretto giro di vite in materia di reperibilità, che da sempre rappresenta il più diffuso contenzioso tra dipendente e P.A. Il decreto introduce diverse novità ma lascia invariate le fasce di reperibilità, non accogliendo l'"armonizzazione" invocata dal Consiglio di Stato nel parere rilasciato sul provvedimento, e conservando gli attuali orari (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).Ecco le novità sulle visite fiscali 2018:
La richiesta di visita di controllo
Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di malattia, tramite l'INPS per un controllo tempestivo domiciliare tramite i suoi medici. La visita può essere disposta anche direttamente dall'Inps, su propria iniziativa, secondo le modalità predefinite da questo stesso Ente.
Visita fiscale, più volte anche nei festivi
La visita fiscale può essere disposta con "cadenza sistematica e ripetitiva", anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. Per contrastare l'assenteismo, il controllo medico-fiscale va richiesto soprattutto quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5). Esempi classici sono l'assenza del lunedì, del giorno successivo alla scadenza ferie o quello dopo la giornata di riposo, una carrellata ben nota alla P.A. o alle Aziende Private.
Con le nuove disposizioni, la visita fiscale può essere "ripetitiva" e quindi il medico fiscale può bussare alla porta anche più volte nel corso dello stesso periodo di malattia. Fino a ieri, dopo l'arrivo del medico ci si sentiva liberi di uscire di casa liberamente (se naturalmente l'infermità era fittizia) perché ormai si era superato lo scoglio del "controllo".
Fasce orarie di reperibilità
Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni le fasce orarie di reperibilità, con obbligo quindi di non allontanarsi dal domicilio dichiarato, vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. L'obbligo di restare a casa, reperibili, vale anche per i giorni non lavorativi e festivi.
Il decreto non si "adegua" dunque alle osservazioni formulate da palazzo Spada e lascia invariate le vecchie fasce orarie per i controlli per l'accertamento delle assenze dal lavoro per malattia, non operando l'auspicata armonizzazione con i lavoratori del comparto privato.
Il Consiglio di Stato, esaminando il decreto attuativo della riforma Madia, nel settembre dello scorso anno, aveva sollevato varie osservazioni, tra cui quella di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orarie vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore). Alla risposta della funzione pubblica, secondo la quale la riduzione delle ore di accertamento avrebbe ridotto "l'incisività della disciplina dei controlli", i giudici amministrativi avevano ribattuto che si trattava di una valutazione "prettamente quantitativa". Ma le osservazioni non sono state accolte e tutto, quindi, dal punto di vista degli orari, rimane come prima.
Esclusione della reperibilità
Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da:
- patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita;
- beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab. E (egualmente fatta di elencazione di malattie superinvalidanti con assegno di superinvalidità);
- stati patologici connessi ad invalidità pari o superiori al 67%.
Non sono più comprese, quindi, tutte quelle infermità più ricorrenti, come sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre di minore gravità che , riconosciute dipendenti da causa di servizio, consentivano di potersi assentare al riparo dello spauracchio del medico fiscale.
Modalità della visita
Il medico fiscale, redatto il verbale di accertamento con la valutazione circa la capacità o incapacità lavorativa riscontrata, lo trasmette all'Inps per via telematica che, con lo stesso sistema lo trasmette al Datore di Lavoro. Una copia viene messa a disposizione del dipendente.
Domicilio dichiarato
E' compito del dipendente ammalato comunicare all'Ufficio dove presta servizio l'eventuale variazione dell'indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove resterà reperibile. L'Ufficio ne darà comunicazione immediata all'Inps per quanto di competenza e per evitare di inviare il medico fiscale ad un indirizzo sbagliato.
Assenza alla visita fiscale
Se il medico fiscale non troverà presente il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di Lavoro e lascerà, al domicilio conosciuto, l'invito per il dipendente trovato assente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile.
Contestazione dell'esito della visita fiscale
Se il dipendente non accetta l'esito della visita di controllo, dovrà eccepirlo immediatamente in sede di visita domiciliare (o ambulatoriale, se era stato trovato assente). Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a presentarsi a visita di controllo presso l'Ufficio del Medico Legale dell'Inps per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informerà l'Inps e inviterà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.
Rientro anticipato con nuovo certificato
In presenza di guarigione anticipata rispetto alla precedente prognosi, il medico attestante l'iniziale infermità (o altro, in caso di sua assenza) dovrà predisporre un nuovo certificato di anticipata guarigione.
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Decreto visite fiscali
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