Avv. Marcello Mattucci - Lo scorso 18 aprile, il Fai- Fondo ambiente italiano- e il Ministero della Giustizia hanno stipulato una convenzione- con durata quinquennale a decorrere dalla data della sottoscrizione e rinnovabile d'intesa tra le parti- riguardante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato.
L'istituto de quo è stato introdotto, come è noto, dalla legge del 28 aprile 2014 n. 67 che ha inserito nel corpo del codice penale il nuovo articolo 168 bis, rubricato, per l'appunto, "sospensione del procedimento con messa alla prova".
Messa alla prova: cosa prevede la convenzione tra ministero e Fai
La predetta convenzione consta di dieci articoli nei quali il Fai fornisce, per l'espletamento del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168 bis, 34 posti di lavoro, dislocati presso 11 beni Fai.
Si conviene, inoltre, che sarà cura del Fai monitorare il numero dei posti disponibili, dandone tempestiva comunicazione tanto ai Tribunali quanto agli uffici di esecuzione penale esterna.
Nello specifico, il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione concerne il volontariato per la tutela ambientale attraverso opere di prevenzione di incendio, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, protezione della flora e della fauna, oltre al recupero del demanio marittimo.
Sono previste, altresì, attività relative alla salvaguardia del patrimonio culturale tramite la custodia di biblioteche, musei, pinacoteche.
Il Ministero e il Fai hanno, peraltro, incluso nel novero di attività di volontariato anche la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, fatta eccezione per gli stabili di spettanza alle Forze Armate e a quelle di Polizia.
Viene poi disposto che l'attività di volontariato in favore del Fai non potrà essere in alcun modo retribuita e dovrà essere eseguita conformemente al programma di trattamento e alla ordinanza di ammissione alla messa alla prova, conciliando le esigenze dell'imputato con quelle del Fai.
Per i soggetti ammessi alla prova, il Fai si impegna ad assumersi gli oneri delle coperture assicurative per infortuni e malattie professionali, nonché quelli derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, e predispone strumenti di protezione individuale per garantire la salvaguardia dell'integrità fisica di quanti beneficino del lavoro di pubblica utilità.
Il Fondo ambiente italiano procederà, inoltre ,alla nomina di referenti che saranno tenuti a monitorare l'andamento della prova e lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, segnalando all'ufficio di esecuzione penale esterna ogni rifiuto nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'inosservanza degli obblighi previamente assunti, le assenze e gli eventuali impedimenti nello svolgimento delle prestazioni-convenendo, in tale ultima eventualità , le modalità volte al recupero del lavoro-.
Presupposti applicativi della messa alla prova
L'art. 168 bis c.p. consente all'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal secondo comma dell'articolo 550 del codice di procedura penale". La sospensione, per espressa previsione normativa, non può essere concessa più di una volta e non può essere applicata nelle ipotesi previste dagli articoli 102, 103,104,105,108 del codice penale.
Contenuto della messa alla prova
L'imputato nel corso della messa alla prova-durante il quale è sospeso il corso della prescrizione- è tenuto a porre in essere delle condotte idonee ad eliminare le conseguenze dannose e pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato. Precisa, altresì ,il secondo comma dell'articolo 168 bis che la messa alla prova implica lo svolgimento di attività che abbiano un rilievo sociale, come il volontariato, oltre l'osservanza di prescrizioni concernenti i rapporti col servizio sociale o con una struttura sanitaria.
Tra i presupposti applicativi dell'istituto in esame figura ,inoltre, la prestazione del lavoro di pubblica utilità.
Quest'ultimo si traduce in un'attività non retribuita-tenuto conto delle attitudini e professionalità dell'imputato richiedente- eseguita presso determinati enti-quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni o organizzazioni- la cui durata non può essere superiore alle otto ore giornaliere né inferiore a dieci giorni, anche non continuativi
La predetta prestazione viene svolta, tuttavia, senza che vengano pregiudicate le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute.
Effetti dell'esito positivo della prova ex art. 168-ter c.p.
Per espressa previsione dell'articolo 168 ter , l'esito positivo della prova determina l'estinzione del reato per il quale si procede, senza che da ciò derivi il venir meno delle sanzioni amministrative accessorie che continuano a trovare applicazione se tassativamente previste.
Avv. Marcello Mattucci
3335339514
Avvocato iscritto presso l'Albo degli avvocati di Teramo. Si occupa di diritto del lavoro, civile, penale
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